Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 30254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA PICENA il 15/07/1951 avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza emessa il 3 giugno 2025, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione di somme sottoposte a sequestro, proposta –
in qualità di terza – da NOME COGNOME nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza indicata del Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore munito di procura speciale, Avvocato NOME COGNOME la terza interessata, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale specificato a quale delle ipotesi di sequestro, rispettivamente disciplinate ai commi 1 e 2 della menzionata norma, sia riconducibile la cautela reale disposta.
2.2. Il secondo motivo eccepisce vizio della motivazione riguardo la mancata valutazione della posizione del terzo istante.
2.3. Il terzo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato per aver valutato il parere del pubblico ministero, reso in epoca antecedente al deposito dell’istanza.
2.4. Il quarto motivo prospetta violazione di legge in relazione all’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale (distrettuale) di Venezia, non essendo il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo impugnabile per saltum davanti a questa Corte.
Sono ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. le ordinanze emesse dal Tribunale all’esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689 – 01), in seguito alle modifiche apportate dall’art. 19, D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, lett. a) e b), il ricorso per cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull’appello avverso la misura cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., dall’altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, in considerazione della natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero.
Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame. Si tratta, tuttavia di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall’art. 19 citato, non rappresenta più una regola
generale, attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali. L’univoco riferimento, da parte dell’art. 325 cod. proc. pen., al “decreto” di
sequestro induce, difatti, a ritenere esperibile il ricorso per saltum
solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l’applicabilità in ordine al decreto di rigetto
della richiesta di sequestro preventivo.
1.2. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato per cassazione non rientra, dunque, il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro;
in tale caso, infatti, l’unico strumento di controllo esperibile è l’appello di cui all’
322-bis cod. proc. pen..
Ed invero, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di
dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all’art. 568, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro
i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze; e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo.
Per questi ultimi è, invece, esperibile l’appello di cui all’art. 322-bis cod. proc pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, COGNOME, Rv. 191456).
Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322-bis, 568 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, P.M. in proc. Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, COGNOME e altro, Rv. 222975).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore idente