Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38131 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Viterbo avverso il decreto del 28/11/2023 del Procura della Repubblica presso il Tribuna di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dot
NOME COGNOME;
lette le memorie depositate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto di perquisizione locale personale ed informatica ed eventuale sequestro del 28 novembre 2023, il Procuratore della Repubblica presso i Tribunale ordinario di Roma disponeva, nell’ambito di procedimento pendente, tra gli altri, anche a carico dell’odierno ricorrente per il solo capo 6 (reato di artt. 81, comma 2, e 110 cod.pen., e 10-quater, comnna 2, d.lgs. n. 74/2000), perquisizione, in Viterbo INDIRIZZO, presso lo studio professio dell’odierno ricorrente, nonché presso il domicilio dello stesso sito in INDIRIZZO, ivi inclusi le pertinenze ed i locali accessori, nonché i che fossero risultati nella disponibilità dell’indagato al momento dell’esecuz del precedente decreto; la perquisizione personale; la perquisizione informatic sul posto- dei supporti (telefoni cellulari, tablet, computer) così rinvenuti [ subordine, con prescrizione della indicazione a verbale RAGIONE_SOCIALE relative ragion sequestro dei beni per il tempo strettamente necessario alle operazioni estrapolazione di copia forense, che si disponeva avvenissero quale prosecuzion dell’attività di perquisizione e sequestro, e, comunque, il loro dissequest termine RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse, con riconsegna agli aventi diritto; la perquisi a fini di ricerca di quanto altro, in formato cartaceo e digitale, utile a dim identità degli effettivi amministratori RAGIONE_SOCIALE società sopra richiamate coinvolgimento effettivo e consapevole degli amministratori di diritto, c conseguente sequestro -a norma degli artt. 252 e 253 c.p.p.- di quanto c rinvenuto, quale corpo del reato o, comunque, cose pertinenti alla condot delittuosa descritta ai provvisori capi di imputazione, in quanto utili per la dei fatti oggetto del procedimento.
Il 30 novembre 2023 venivano eseguiti a carico dell’odierno ricorrente l perquisizione e il conseguente sequestro di: 1) Mac Book Air; 2) I-phone 12; 3 Pin sim Iliad; 4) Hard disk Atlantis (che la parte ha dichiarato essere utilizza back up dell’e-mail e/o Pec del software Mozilla Tunderbird); 5) Hard Dis Toschiba.
Avverso il decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma AVV_NOTAIO ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazi sollevando un unico motivo, e deducendo il vizio di violazione di legge p inosservanza degli artt. 253 e 355 c.p.p. per omessa motivazione in ordine a contestata condotta, al fumus commissi delicti, a pertinenzialità, adeguatezza, proporzionalità, gradualità del provvedimento ablativo. Si contesta in particolare:
-la mancata esplicitazione del fumus commissi delicti, ridotta, secondo l’assunto del ricorrente, alla mera enunciazione della astratta ipotesi di reato in difett enunciazione del concreto contributo apportato dal professionista nello schem fraudolento contestato anche con riferimento alle coordinate spazio-tempora della condotta;
-la carenza motivazionale da cui deriverebbe la impossibilità di individuar ragioni del sequestro e la impossibilità di una loro qualificazione quali corp reato e/o cose pertinenti al reato; con la conseguente mancata indicazione, pe prime, della specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento fatti (come richiesto da SS.UU. n. 36072 del 19.4.2018), e per le seconde, de mancata individuazione della loro strumentalità a commettere il reato, requis che deve comunque rispondere ai canoni generali della adeguatezza e proporzionalità sottesi anche alla disciplina di sistema RAGIONE_SOCIALE misure cautelari e nella specie asseritamente disattesi (in violazione dei principi tutti afferma giurisprudenza di legittimità e nelle fonti unionali -par. 3 e 4 dell’art. 5 T 49 par. 3 e art 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali- e nel sistema de dalla CEDU), e, ancora, attese le modalità esecutive della perquisizione e sequestro, con arbitraria compromissione di diritti costituzionalmente garanti
del vincolo di riservatezza in ordine ai dati contenuti nei supporti sotto sequ
3.E’ in atti la nota del 10 gennaio 2024 a firma del Procuratòre della Repubb presso il Tribunale di Roma che, dopo aver richiamato la tassatività dei cas ricorso per cassazione, e argomentato la non ricorribilità, per saltum, del decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, comunque trasmesso a questa Corte il ricorso, su esplicita richiesta della di del ricorrente, il quale ha inteso chiarire che la impugnazione, ivi deposi graficamente qualificata ricorso per saltum ex art 325, comma 2, c.p.p., dovesse considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 311, comma 3 , c.p.p. .
Con conclusioni scritte dell’8 aprile 2024 il Procuratore Generale ha conclu per l’inammissibilità del ricorso, richiamato il principio -espresso da Sez. 39148 del 1270472019, Rv. 277221- secondo cui, contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell’art. 355 cod.proc.pen., non è ammesso il ri immediato per cassazione.
Con conclusioni scritte del 9 maggio 2024 il difensore del ricorrente, eccep “l’omessa allegazione, da parte del Pubblico Ministero procedente nel fascico della corte di cessazione, della documentazione necessaria all’espletamento d
presente giudizio, non consentendo all’indagato un’adeguata discovery de fascicolo stesso posto che, nell’incartamento trasmesso all’ill.ma Corte è pres soltanto il decreto di perquisizione e sequestro senza altra documentazio inerente le indagini espletate, con chiara lesione al diritto del contradditto ricorrente”, si è riportato al ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.
Ha osservato, in via gradata, in caso di declaratoria di inammissibilità del ric attesa la proponibilità del “… ricorso per saltum in alternativa al riesame da parte del pubblico ministero, dell’imputato e dal suo difensore e dalla persona quale le cose sono state sequestrate …” che, nel caso in cui il ricorso per saltum risulti erroneamente esperito, il giudice di legittimità deve effettuare una tra declaratoria di inammissibilità del ricorso e conversione del ricorso stes riesame o appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale competen scelta, questa ultima, possibile solo se la tipologia dei motivi non rientri nel del vizio di violazione di legge, se oltre alla violazione di legge vengano de censure sul merito della valutazione o, infine, se il vizio di violazione di l sostanzi, in realtà, in un vizio motivazionale.
Dovendosi, nel caso in esame, intendere il prospettato vizio di violazione di le quale vizio motivazionale, posto che si contesta proprio la mancanza del motivazione del fumus bonis delicti che avrebbe portato al sequestro oggetto di gravame, invoca, conclusivamente, in via gradata, la riqualificazione de impugnazione proposta ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., co rimessione al Tribunale competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il provvedimento avverso cui è stato proposto è il decreto del Pubblico Minist di sequestro -a norma degli artt. 252 e 253 c.p di quanto così rinvenuto quale corpo del reato o, comunque, cose pertinenti al condotta delittuosa descritta ai provvisori capi di imputazione, perché cos documenti utili per la prova dei fatti oggetto del procedimento.
L’art. 257 cod.proc.pen. prevede come unica forma di impugnazione del decreto sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero proposizione del riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 cod.proc.pe (l’art. 325, comma 2, cod.proc.pen., ammette la possibilità di ricorrere per saltum avverso i soli decreti di sequestro emessi da un giudice e non anche dal pubbli ministero).
2.Questa Corte (Sez. 2, n. 39148 del 12/04/2019 -Rv. 277221 – 01) ha quind affermato il principio secondo cui «contro il decreto di sequestro probato emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. non è ammesso il ricorso immedi per cassazione».
Si tratta di principio con evidenza desumibile, come sopra dedotto, dalla let del codice di rito, che prevede quale unico rimedio avverso il dedo provvedimento del pubblico ministero la richiesta di riesame e della previsione carattere generale che limita l’esperibilità dei casi di ricorso cd. per saltum a quelli specificamente indicati dal codice.
Si deve, perciò, anche in questa sede senza dubbio riaffermare, nell’osservan del principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, ex art. 568 comma cod,proc.pen., la inammissibilità del ricorso come proposto.
Quanto, poi, alla richiesta formulata in subordine dalla difesa del ricorren rimessione – in caso di declaratoria di inammissibilità- degli atti, al Tribu competente a mente dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., si osserva quanto segue.
Vige, come già detto, nel sistema del codice di rito il principio di tassativit impugnazioni, secondo il quale è la legge stessa a stabilire i casi in provvedimenti di un giudice penale sono soggetti ad impugnazione.
Il ‘catalogo’ dei provvedimenti sempre soggetti -in conformità a quanto stabil dall’articolo 111, comma 7, Cost.- a ricorso per cassazione, annovera quelli cui il giudice decide sulla libertà personale, oltre alle sentenze (salvo quell competenza) che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o d competenza.
Quanto a quelli diversi dalle sentenze e che non incidano sulla libertà persona si applica il principio di cui al comma primo dell’art. 568 cod.proc.pen..
Il principio della traslatio iudicii, per cui l’impugnazione proposta ad un giudice incompetente viene trasmessa in automatico al giudice competente, è stato interpretato, da questa Corte, sin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 1 26/11/1997, Rv 209336, nel senso che «In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., , deve essere inte senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad o dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma n
consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscetti di rettifica “ope iudicis”, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’ ina m m issibilità .»
Orbene, nel caso di specie, gli atti del procedimento sono chiari nel delinear volontà del ricorrente e della sua difesa di scegliere, quale mezzo di impugnazion il proposto ricorso per cassazione.
Tanto risulta oltre che dal ‘nomen iuris’ proprio dall’incipit della nota del 10.1.2024 di trasmissione a questa Corte di cassazione del ricorso di che trattasi da part Procuratore della Repubblica, in cui si dà atto non solo del deposito del ricorso per saltum presso la segreteria di quel Procuratore, ma, anche, dei chiarimenti resi parte del difensore del ricorrente, con la richiesta di procedere “a trasmission ricorso depositato presso gli uffici di Procura e degli atti del procedimento pe ai sensi dell’art. 311 c.p.p.”.
Ribadita, allora, l’inammissibilità del ricorso come proposto, la chiara espre ribadita volontà del ricorrente, e l’assenza di indicazioni in ordine alle in ‘riqualificazione’ e ‘rimessione’ al tribunale competente, va rilevato che trovare applicazione, il principio – condiviso da questo Collegio – secondo cu ricorso diretto per cassazione non è convertibile , con consegue inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell’effettiva vol del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnar provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con l consapevolezza (che nella specie deriva anche dalle interlocuzioni con la Procur territoriale) della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processua appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (t altre, Sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, G., Rv. 284333; Sez. 1, n. 51610 del 23/4/2018, Canella, Rv. 275664).
Anche questa istanza, dunque, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Restano assorbiti tutti gli esplicitati motivi di ricorso avverso il provved impugnato, per violazione agli artt. 253 e 355 c.p.p., in tema di ome motivazione in ordine alla contestata condotta, al fumus commissi delicti, alla pertinenzialità, all’adeguatezza, alla proporzionalità ed alla gradualit provvedimento ablativo.
5. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto c ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in d 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ri sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024
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