Ricorso per saltum: l’errore che lo converte in appello
Il ricorso per saltum rappresenta una scorciatoia processuale che consente, in determinati casi, di portare una sentenza di primo grado direttamente all’esame della Corte di Cassazione, bypassando il giudizio d’appello. Tuttavia, questa via è stretta e percorribile solo a precise condizioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quali sono i limiti di questo strumento e le conseguenze di un suo uso improprio, che portano alla conversione del ricorso in un appello ordinario.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato un imputato per il reato di minaccia (art. 612, secondo comma, c.p.) alla pena di trecento euro di multa. Ritenendo la sentenza errata, la difesa dell’imputato decideva di impugnarla non con un appello, ma proponendo un ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso erano tre:
1. Un vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla revoca di un testimone a difesa, ritenuto decisivo.
2. Un ulteriore vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità penale, contestando la mancanza di ragioni adeguate per non assolvere l’imputato.
3. Un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Come si può notare, tutti i motivi di ricorso si concentravano sulla presunta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.
La Decisione della Cassazione: i limiti del ricorso per saltum
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha deciso non di giudicare nel merito, ma di operare una conversione del gravame. Ha trasformato il ricorso per saltum in un appello ordinario e ha trasmesso gli atti alla Corte d’Appello di Roma per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Questa decisione, puramente processuale, si fonda su un principio cardine del nostro sistema di impugnazioni penali. Il ricorso per saltum è un rimedio eccezionale, e come tale, i motivi per cui può essere presentato sono tassativamente indicati dalla legge.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che l’articolo 569, comma 3, del codice di procedura penale esclude espressamente la possibilità di presentare un ricorso per saltum per contestare i vizi di motivazione indicati nell’articolo 606, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo codice. Questi vizi includono la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Poiché la difesa dell’imputato aveva basato la propria impugnazione proprio su questi specifici difetti, aveva scelto uno strumento processuale non consentito. La Corte, seguendo il suo orientamento consolidato, ha ribadito che quando un ricorso immediato per cassazione contiene censure relative alla motivazione, non può essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in appello. Questo principio mira a privilegiare, in caso di dubbio, il tipo di impugnazione ordinario (l’appello) per garantire il pieno esame del merito della vicenda, che è precluso alla Corte di Cassazione, giudice della sola legittimità.
La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di specie, la sentenza era appellabile, in quanto la condanna a una pena pecuniaria come la multa non rientra nelle ipotesi di inappellabilità previste dall’art. 593 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione. Il ricorso per saltum è un’opzione valida solo quando si contestano pure violazioni di legge (‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’), ma non quando si intende mettere in discussione l’apparato argomentativo e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. Scegliere la via del ricorso immediato per contestare la motivazione di una sentenza non solo è un errore strategico, ma porta inevitabilmente alla conversione del ricorso in appello, con un conseguente allungamento dei tempi processuali. La decisione riafferma la distinzione fondamentale tra giudizio di merito, proprio dell’appello, e giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione.
Quando non è possibile presentare un ricorso per saltum in Cassazione?
Non è possibile presentare un ricorso per saltum quando si intende contestare la motivazione della sentenza, adducendo vizi come la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità del ragionamento del giudice, i quali rientrano nelle lettere d) ed e) dell’art. 606 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso per saltum viene presentato per motivi non consentiti, come il vizio di motivazione?
Se un ricorso per saltum viene proposto per motivi non ammessi, come il vizio di motivazione, la Corte di Cassazione non lo dichiara inammissibile ma lo converte in un appello ordinario e trasmette gli atti alla Corte d’Appello competente per il giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato convertito in appello e non semplicemente respinto?
La conversione del ricorso in appello, anziché la sua dichiarazione di inammissibilità, risponde al principio del ‘favor impugnationis’, secondo cui, in caso di errore nella scelta del mezzo di impugnazione, si tende a conservare l’atto e a qualificarlo come il mezzo corretto (l’appello, in questo caso), per garantire alla parte il diritto a un riesame della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 32181 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato NOME responsabile del delitto di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di euro trecento di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum) l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col primo dei quali cui si duole di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla revoca di un teste della difesa COGNOME, non considerando la decisività della prova dichiarativa in questione – profilo che la difesa afferma di aver diffusamente argomentato- e erroneamente riferendo a negligenza della difesa la mancata notifica al teste stesso; col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non avendo al Corte fornito adeguate ragioni circa il diniego di assoluzione perché il fatto con costituisce reato; col terzo motivo, si lamenta vizio motivazionale in relazione all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che l’impugnazione, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di merito. Va ricordato, infatti che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e che, in caso di dubbio, si debba privilegiare il tipo ordinario di gravame. Nel caso che ci occupa, come esplicitato con l’illustrazione dei motivi di ricorso, la difesa propone censure che specificamente deducono l’asserita mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai tre menzionati profili. Vengono, quindi, dedotti vizi motivazionali che rientrano nella triade elencata nel testo della lettera e) dell’art.606 cod. proc. pen. Ebbene, l’art.569, comma 3, cod. proc. pen. espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell’art. 606 del codice di rito. Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possa essere presentato per saltum, dovendo bensì essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405
del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, COGNOME, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, COGNOME, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193; Sez. 6, n. 12370 del 29.02.2024, COGNOME e a., n.m.). Neppure può farsi applicazione, nel caso in esame, dell’art. 593 cod. proc. pen., posto che la sentenza di condanna (alla multa) pronunciata nei confronti dell’imputato non è inappellabile ai sensi dell’ultimo comma della citata disposizione.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/05/2024
Il consigliere estensore
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Il presidente