Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 37681 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Ancona nel proc. a carico di NOME COGNOME, nato nella Repubblica popolare cinese il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/01/2025 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello e trasmett gli atti alla Corte di appello di Ancona;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che si è richiamato alle note dif depositate ed ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ri proposto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2025 il Tribunale di Macerata prosciogliev NOME, cui era contestata la condotta di aver posto in vendita n. 3 occhiali da sole riportanti il marchio CE non conforme (riconducibile all’acron RAGIONE_SOCIALE), ritenendo sussistente la causa di non punibilità della partic tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2 Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Ancona deducendo vizio di motivazione, per essere la motivazione della decisione di proscioglimento dal corrispondente reato manifestamente illogica e contraddittoria.
Deduce il ricorrente che la motivazione della decisione assunta dal giudice di prime cure sia illogica e contraddittoria, essendo stata attribuita rilevanza, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto alla circostanza che il reato non avrebbe avuto in concreto effetti pregiudizievoli in quanto la merce era stata oggetto di sequestro.
Si ritiene, sul punto, che sia totalmente estraneo alla valutazione da operarsi per apprezzare la gravità o l’offensività della condotta tenuta dall’imputato, il fatto che fosse stato operato o meno il sequestro della merce.
3 Con requisitoria scritta il Sost. AVV_NOTAIO generale ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla competente Corte di appello, posto che l’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. preclude il ricorso diretto per cassazione nel caso – come nella odierna fattispecie – in cui venga dedotto il vizio di motivazione.
4 Il difensore dell’imputato ha depositato note scritte, alle quali si è richiamato in udienza, con le quali, nel premettere che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio di merito, censurabile innanzi ai giudici di legittimità solo in caso di mancata considerazione dei parametri normativi o di motivazione manifestamente illogica o apparente (motivo di ricorso non dedotto dalla Procura Generale), ha evidenziato che la sentenza impugnata in punto di valutazione dell’offensività in concreto ha correttamente valorizzato l’assenza di conseguenze economiche o di pericolo concreto, poiché l’intero stock di occhiali è stato sequestrato e confiscato; tale circostanza non può non costituire un elemento idoneo a ridurre significativamente la gravità del fatto e incidere favorevolmente sul giudizio ex art. 131-bis c.p.; egualmente è a dirsi con riferimento all’assenza di abitualità, su cui anche la il giudice motiva.
Infine, quanto al (cospicuo) numero di occhiali è comunque richiesta una valutazione complessiva del fatto, che presenta profili di tenuità
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello.
Preliminarmente, deve osservarsi come l’atto proposto dalla Procura generale deve essere qualificato come ricorso immediato per cassazione, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado era appellabile.
Tanto premesso, deve essere rilevato che il ricorrente espressamente deduce il vizio di motivazione, per essere la motivazione assunta illogica e contraddittoria.
Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Pmt in proc. COGNOME, Rv. 274834 – 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, P.M. in proc COGNOME; Rv. 261208 – 01; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratue, Rv. 242789 – 01; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, COGNOME, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PG in proc Csollany, Rv. 236860-01).
Pur tenendo conto che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la conversione deve avere luogo anche se, con uno solo dei motivi, si deduca il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, COGNOME, cit; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, COGNOME, cit), nel caso in esame il motivo è comunque unico e con esso si lamenta, come visto, il vizio di motivazione.
Ne consegue, che il ricorso del AVV_NOTAIO generale deve essere convertito in appello e che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio Così deciso il 22/10/2025.