Ricorso per Saltum: Guida alla Conversione in Appello
Il ricorso per saltum rappresenta uno strumento processuale che consente di ‘saltare’ un grado di giudizio, portando una sentenza di primo grado direttamente all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo utilizzo è soggetto a limiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce cosa accade quando un ricorso di questo tipo viene presentato per motivi non consentiti, come il vizio di motivazione, illustrando il meccanismo della conversione in appello.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva condannato un imputato alla pena di 1.200 euro di multa per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), ritenendo assorbito il reato di percosse (art. 581 c.p.).
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di impugnare la sentenza. Invece di presentare un appello alla Corte territoriale competente, optava per un ricorso per saltum direttamente in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Errore Procedurale
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) del codice di procedura penale), lamentando un’errata valutazione delle prove e la mancanza di un quadro probatorio solido.
2. L’eccessività della pena inflitta e la carenza di motivazione su tale punto.
L’errore cruciale commesso dalla difesa è stato includere, tra i motivi, la censura relativa al ‘vizio motivazionale’ (prevista dalla lettera e) dell’art. 606 c.p.p.). La legge processuale, infatti, non consente di utilizzare il ricorso per saltum per contestare il modo in cui il giudice di primo grado ha argomentato la sua decisione. Questo strumento è riservato esclusivamente a questioni di pura legittimità, ovvero alle violazioni di legge.
La Decisione della Cassazione: la conversione del ricorso per saltum
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato. Si è invece soffermata sulla questione procedurale, rilevando l’inammissibilità del motivo relativo al vizio di motivazione in un ricorso per saltum.
Richiamando un principio giuridico consolidato, la Corte ha affermato che un ricorso per cassazione che contenga, tra i motivi, una doglianza di questo tipo, se proposto per saltum, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di procedura penale.
Il Principio della “Voluntas Impugnationis”
Alla base di questa decisione vi è il principio della voluntas impugnationis. Secondo la giurisprudenza, quando una parte manifesta in modo inequivocabile la volontà di contestare una decisione giudiziaria, anche se utilizza un mezzo di impugnazione errato, il giudice non deve rigettare l’atto in via definitiva. Deve invece limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare, per poi trasmettere gli atti al giudice competente. Questo meccanismo, previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p., garantisce la massima tutela del diritto di difesa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa e costante delle norme procedurali. Il principio cardine è che il ricorso per saltum è un’eccezione al normale corso dei gradi di giudizio e, come tale, può essere utilizzato solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, che non includono la critica alla motivazione della sentenza. La Corte ha ribadito che, secondo l’art. 569, comma 3, c.p.p., la presenza di una censura ex art. 606, comma 1, lett. e), impone la conversione dell’atto nel mezzo di gravame appropriato, ovvero l’appello. La decisione è supportata da una lunga serie di precedenti giurisprudenziali che hanno consolidato questo orientamento, volto a preservare l’intenzione della parte di impugnare (voluntas impugnationis) pur correggendone l’errore procedurale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la prosecuzione del giudizio. Questa ordinanza non decide il caso nel merito, ma lo reindirizza al giudice naturale del secondo grado. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un importante monito: la scelta del mezzo di impugnazione deve essere attentamente ponderata in base ai motivi che si intendono sollevare. Un errore nella scelta non comporta necessariamente la perdita del diritto di impugnazione, grazie al principio di conversione, ma determina un allungamento dei tempi processuali e uno spostamento della competenza giudiziaria.
Quando un ricorso per cassazione viene convertito in appello?
Un ricorso per cassazione viene convertito in appello quando è proposto ‘per saltum’ (cioè saltando il secondo grado) ma contiene tra i motivi una censura relativa a vizi di motivazione della sentenza (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), un motivo non consentito per questo specifico tipo di impugnazione.
Cos’è il ricorso ‘per saltum’ e quali sono i suoi limiti?
È un’impugnazione che permette di contestare una sentenza di primo grado direttamente davanti alla Corte di Cassazione, ma solo per motivi di pura violazione di legge. Come chiarito dall’ordinanza, non può essere utilizzato per contestare la logicità o la completezza della motivazione del giudice, pena la sua conversione in un appello ordinario.
Cosa significa il principio della ‘voluntas impugnationis’?
È il principio secondo cui, se una parte dimostra una chiara volontà di impugnare una sentenza ma utilizza lo strumento processuale sbagliato, il giudice non dichiara l’atto inammissibile ma, se possibile, lo converte nel mezzo di gravame corretto e lo trasmette al giudice competente, salvaguardando così il diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (anche parte civile) nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovil ari ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in esso assorbita la fattispecie di cui all’art. 581 cod. pen.
Ricorre, avverso la descritta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO.
2.1. Denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza, ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deducendo l’erronea valutazione delle risultanze processuali e la carenza di un quadro probatorio adeguato.
2.2. Con il secondo motivo si duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio e del difetto della motivazione sul punto.
Il ricorso deve essere convertito in appello.
È noto il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 15667 del 18/02/2020, Rv 279177-01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, COGNOME, Ry. 261208; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/5/2007, COGNOME, Rv. 236860).
Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. Unite n. 45371 del 31.10.2001, Rv.220221; Sez.6, n, 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738 – 01).
I superiori principi devono essere affermati nel caso di specie, in cui il ricorso contiene, tra i motivi, la censura di cui all’art. 606 cornma 1 lett. e) cod. proc. pen., come detto non proponibile con impugnazione “per saltum”.
Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appellc e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.