Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il 20/01/1993
avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letto/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO
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udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza del 10.6.2024, il Tribunale di Bologna ha condannato NOME COGNOME in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta la mancanza di motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato e al trattamento sanzionatorio applicato, nonché l’inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in relazione agli articoli 125, comma 3, e 546, comma 3 del codice di rito.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di gravame si incentrano su doglianze che attraverso i vizi di motivazione denunciati ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett, e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenz impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito, rectius riqualificato in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, d codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).
Ne discende che il ricorso in scrutinio, proposto per saltum, dev’essere riqualificato in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte dì Appello di Bologna.
Così decìso il 2/12/2024.