Ricorso per Saltum: La Cassazione Chiarisce i Limiti e Dispone la Conversione in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti procedurali del ricorso per saltum, un istituto che permette di impugnare una sentenza di primo grado direttamente in Cassazione. La Suprema Corte, analizzando un caso di presunta calunnia, ha stabilito che se l’impugnazione, pur definita come ricorso per saltum, si basa su vizi di motivazione anziché su violazioni di legge, deve essere convertita in un appello ordinario. Questa decisione riafferma la natura eccezionale di tale strumento processuale.
Il Caso: Assoluzione per Calunnia e il Ricorso del Pubblico Ministero
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui un individuo era accusato del reato di calunnia ai danni della propria madre. L’accusa era di averla ingiustamente incolpata di aver provocato lesioni alla sua fidanzata durante una lite familiare.
Il Tribunale di primo grado, in composizione monocratica, ha assolto l’imputato. La decisione si fondava sull’impossibilità di raggiungere una prova certa della sua colpevolezza. Tutti i testimoni presenti ai fatti, essendo prossimi congiunti, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, prevista dall’articolo 199 del codice di procedura penale, o avevano dichiarato di non ricordare l’accaduto. Gli unici elementi a disposizione, ovvero la testimonianza di un operante intervenuto per sedare la lite e una registrazione audio priva di elementi per identificare le voci, sono stati ritenuti insufficienti dal giudice.
L’Erronea Impugnazione: Vizio di Motivazione e il Ricorso per Saltum
Contro la sentenza di assoluzione, il Pubblico Ministero ha proposto un ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel consentire alla persona offesa (la fidanzata) di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur avendo appreso che la stessa non aveva sporto querela. Secondo il PM, questa scelta aveva impedito l’acquisizione della prova principale del delitto, portando a un’assoluzione ingiusta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio procedurale nell’impugnazione. Il ricorso per saltum è un mezzo eccezionale, consentito solo per denunciare una violazione di legge e non, come nel caso di specie, una “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Citando precedenti specifici, ha ribadito che spetta al giudice interpretare la reale volontà della parte che impugna. Quando un ricorso viene erroneamente qualificato come “per saltum” ma denuncia vizi che sono propri del giudizio di merito (come i vizi di motivazione), esso deve essere riqualificato.
Il principio applicato è quello del favor impugnationis, che, in caso di dubbio, privilegia la conservazione degli effetti dell’atto attraverso la sua conversione nel mezzo di impugnazione appropriato, ovvero l’appello. Pertanto, un ricorso che contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, anche se formalmente presentato come ricorso per saltum, deve essere trattato come un appello, ai sensi dell’articolo 569, comma 3, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Conversione in Appello e Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso come proposto e ne ha disposto la conversione in appello. Di conseguenza, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona, che sarà chiamata a giudicare nel merito la vicenda.
Questa ordinanza è significativa perché sottolinea la rigorosa distinzione tra i motivi di legittimità, di competenza della Cassazione, e i motivi di merito, propri del giudizio d’appello. Chi intende utilizzare lo strumento del ricorso per saltum deve assicurarsi che le proprie doglianze riguardino esclusivamente violazioni di norme giuridiche sostanziali o processuali, e non la valutazione dei fatti o la coerenza logica della motivazione del giudice di primo grado. In caso contrario, l’impugnazione verrà inevitabilmente convertita in appello, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Quando un ricorso per cassazione “per saltum” può essere convertito in un appello?
Un ricorso per saltum viene convertito in appello quando, anziché denunciare una violazione di legge (unico motivo ammesso), lamenta vizi di motivazione, come la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità del ragionamento del giudice di primo grado.
Per quale motivo il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado?
Il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di assoluzione perché riteneva che la motivazione del giudice fosse viziata, in particolare per aver consentito a una testimone chiave (la persona offesa) di non rispondere, impedendo così l’acquisizione di una prova ritenuta decisiva per l’accertamento del reato.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha convertito il ricorso per saltum in un appello e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Ancona, che dovrà celebrare il giudizio di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 6251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Urbino;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona in persona del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentita l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha assolto NOME COGNOME dal delitto di calunnia ai danni della madre, accusata di avere provocato lesioni alla sua fidanzata nel corso di una lite familiare, in quanto tutti i testimoni presenti ai fatti, tra prossimi congiunti, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 199 cod. proc. pen. o avevano dichiarato di non ricordare quanto accaduto, non bastando la sola testimonianza dell’operante intervenuto per sedare la lite o la registrazione audio captata dal compagno della vittima priva di elementi di identificazione delle voci.
Il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Giudice, avendo appreso, nel corso dell’esame, che la persona offesa del reato non aveva proposto querela, le aveva consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere tanto da non avere assunto la prova principale del delitto contestato e così pervenendo all’assoluzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441), qualora l’innpugnazione proposta non sia quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum consentito solo per violazione di legge, spetta alla Corte di cassazione interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il gravame ordinario.
Ne consegue che ove vi sia, come nella specie, soltanto la denuncia di “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione” (pag. 1 del ricorso) per la ricostruzione e la valutazione probatoria del fatto contestato, il ricorso non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Visto l’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e disponi trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso il 17 gennaio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente