Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Torino NOME/ NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 del Tribunale di Torino
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di convertire in appello il ricorso e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 marzo 2025 il Tribunale di Torino ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 385 cod. pen., perché non punibile per particolare tenuità dell’offesa.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Torino, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., non applicabile al caso in esame, tenuto conto delle concrete modalità del fatto contestato e del riconoscimento della causa di non punibilità, da parte della giurisprudenza di legittimità, in fattispecie diverse da quella in disamina.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto va convertito in appello.
L’art. 569 cod. proc. pen. (ricorso immediato per cassazione) stabilisce al comma 1 che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione; al comma 3 prevede che la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi della motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, P.M.T. c/Alonzi, Rv. 274834 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata.
Non solo le deduzioni formulate nel secondo motivo, espressamente ricondotte nell’ambito dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., ma anche le considerazioni svolte nel primo motivo, pur riferite in rubrica alla violazione di legge, si incentrano, infatti, nella rivisitazione del percorso argomentativo effettuato dal Tribunale.
Ne discende la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell’attuale ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 01/10/2025.