Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 14/11/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione “avverso l’ordinanza di revoca dell’ordinanza di ammissione del teste NOME COGNOME COGNOME del 24.09.2024 … e il punto della sentenza n. 15146 del 17.12.2 emessa dal Tribunale di Milano… relativo al riconoscimento della pen responsabilità del SANNA per il reato contestato” (pg. 1).
Il ricorso è fondato su tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. a proc. pen..
2.1 Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova rilevante ai fini della decisione ex art. 606, lett. d., cod. proc. pen., con come illogica (pg. 3) la motivazione con cui è stata disposta la revoc provvedimento che aveva inizialmente ammesso la testimonianza della persona sopra indicata.
2.1 Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazi ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen., a causa del travisamento della pr particolare delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del suo esame ci
ruolo di NOME.
2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazi dolo del reato di ricettazione contestato all’imputato, avendo al più l’imputat in buona fede, dando credito al fornitore sulla origine lecita del prodotto acquistato.
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME deve essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’Appell Milano, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen..
Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, la parte che ha diritto di appell la sentenza di primo grado può proporre ricorso diretto per cassazione. Il co 3 dello stesso art. 569 prevede però che tale disposizione non si applichi “ne previsti dall’art. 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, eventualmente proposto si converte in appello”. Tale disposizione è s interpretata da questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, senso che «il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale che contenga tra i motivi … la censura di cui all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell comma terzo, cod. proc. pen.» (ex multis, Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014 De Boni Rv. 261208; Sez. 3, ord. n. 20056 del 15/02/2018, Galasso).
È stato inoltre affermato che, qualora l’impugnazione proposta sia non que ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia rea inteso avvalersi ed in caso di dubbio privilegiare il tipo ordinario di grava conseguenza, ove vi sia una formale denuncia di contraddittorietà, difet manifesta illogicità della motivazione, ovvero di travisamento del fatto, contenuto delle censure le riveli come dirette avverso la valutazione delle p il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr. Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193). Sul piano concettuale, la conversione del mezzo impugnazione è resa altresì necessaria dalla natura ‘fattuale’ dell’accerta richiesto, per tale natura precluso al giudice di legittimità (in tal senso sent. n. 7953 del 30 marzo 1998 Rv. 211535 – 01).
Trattasi di orientamento pienamente applicabile nella fattispecie in esame cui il ricorrente per saltum ha espressamente e inequivocabilmente evocato sia il vizio di cui all’art. 606, lett. e) che quello della lettera d), cod. proc. p dalle carenze motivazionali ivi dedotte.
Per completezza, è opportuno evidenziare che anche il terzo motivo, pu rubricato in relazione ad una (non specificata) violazione di legge, si ris realtà in una richiesta di rivalutazione del fatto al fine di escluderne (i
natura dolosa. Ragion per cui, venendo in rilievo censure che investono anche merito -ed essendo stati comunque espressamente invocati i vizi di cui all’art.
comma 1, lett. e) e lett. d), cod. proc. pen- si impone la conversione del ric appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’app
Milano, per il giudizio.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il C nsigliere rlatore
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La Presidente