Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 27395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MASSA nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a LICCIANA COGNOME il 18/03/1953
inoltre:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 29/10/2024 del TRIBUNALE di MASSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost u i , t 2u .m’ rocQ urat ec ore ALDOan ES ,2420 POSIT , 0 e 42. che ha concluso chiedendo GLYPH 1 , 4P-e), ,-, , GLYPH l udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, con sentenza del 29.10.2024, all’esito di giudizio ordinario, ha assoltolo perché il fatto non sussiste COGNOME COGNOME dalla imputazione di cui all’art. 590 c.p.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo tra l’altro con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha così concluso : ” Si chiede che il ricorso sia qualificato come appello e che sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze”
Ritiene il Collegio che vada operata un pronuncia in rito e che l’impugnativa, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di merito.
Va ricordato, infatti, che, secondo l’orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l’impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, debba privilegiare il tipo ordinario di gravame.
Nel caso che ci occupa, il PM ricorrente propone, con il primo motivo, censure che specificamente indica con riferimento ad un’assunta “contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione” del provvedimento impugnato.
Ebbene, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha affermato che il ricorso per cassazione proposto “per saltum” da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, COGNOME ed altro, Rv. 261208)
In più occasioni, peraltro, si era affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep. 2003, PG in proc. COGNOME, Rv. 223164. E, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 258193).
Ciò vale, evidentemente, anche quando ricorrente sia l’organo della Pub- blica Accusa e quando le doglianze in punto di vizio motivazionale vengano propo-
ste in via subordinata.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla C
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Così deciso il 9 aprile 2025
IL PRESIDENT ESTENSORE