Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto sul ricorso proposto da nei confronti di NOME COGNOME nato a Albenga il 14/03/1983
avverso la sentenza del 16/09/2024 del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vasto ha assolto per non aver commessR il fatto NOME COGNOME dai reati di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b)(art. 341-bis cod. pen.) ascrittigli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo con unico motivo violazione degli artt. 337 e 341-bis cod. pen.
Quanto alla assoluzione in ordine al reato sub a) la motivazione è apparente e in violazione dei principi esegetici riguardanti le connotazioni della condotta oppositiva, mancando ogni analisi della condotta documentata in atti, non necessitando la natura autoritativa dell’atto di ufficio.
Quanto alla assoluzione dal reato sub b) il dubbio sulla percezione delle offese da parte di altre persone è disancorato dalle prove acquisite dalle quali emerge lo svolgimento, da parte della persona offesa, della sua attività di vigilanza in presenza di agenti della polizia penitenziaria e internati.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale e la difesa hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Invero, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazion della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum”, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274834).
Nella specie, attraverso la nominale violazione di legge penale, il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione e la contraddittorietà tra le ragioni della decisione e le acquisizioni probatorie, involgendo, pertanto, le censure mosse la valutazione probatoria posta a base della sentenza impugnata.
Ne consegue la qualificazione dell’atto di ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Qualificata l’imputazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso il 10/04/2025.