Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9482 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Livorno il giorno 12/1/1973 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 24/4/2024 del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni di legge;
letta la nota difensiva datata 19/12/2024 a firma dell’avv. NOME COGNOME con la quale si è chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine, l’annullamento con rinvio della stessa e, in ulteriore subordine, la rideterminazione della pena in senso più favorevole all’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 aprile 2024 il Tribunale di Livorno ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di concorso in appropriazione indebita (capo 2 della rubrica delle imputazioni), nella simulazione di reato (capo 3), in truffa aggravata (capo 7) di spendita di banconote contraffatte (capo 14), di riciclaggio (capo 16), nonché di false dichiarazioni a pubblici ufficial sulla propria identità (capo 17 e capo indicato nel procedimento riunito n. 1132/2022 R.G.Dib.), e, esclusa la contestata recidiva e riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen., ritenute prevalenti sulle residue aggravanti, ritenuta la continuazione tra i fatti in contestazione, lo ha condannato a pene ritenuta di giustizia.
Ricorre direttamente per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Si duole, innanzitutto, la difesa del ricorrente che il Giudice di merito, fatt eccezione per la vicenda di cui al capo 16 della rubrica delle imputazioni, avrebbe omesso di motivare in relazione a quelle che erano le tesi difensive circa lo svolgimento dei fatti. Indi evidenzia ritenute contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata sia in relazione al reato di cui al capo 16, sia in relazione al capo 7 della medesima rubrica.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 648-bis cod. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Contesta al riguardo la difesa del ricorrente, richiamando sia giurisprudenza di legittimità che la giurisprudenza di merito in materia, la configurabilità del reat di riciclaggio di cui al già citato capo 16 della rubrica delle imputazioni, sia sotto profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
2.3. Erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Contesta al riguardo la difesa del ricorrente, in relazione al reato di cui al capo 7 della rubrica delle imputazioni, che l’emissione di un assegno privo di copertura possa integrare la fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.
2.4. Erronea applicazione dell’art. 455 cod. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Contesta al riguardo la difesa del ricorrente che non è stata acquisita agli atti alcuna documentazione relativa alla falsità della banconota e, comunque, che se anche si ritenesse integrato l’elemento oggettivo del reato, non vi sarebbe prova dell’elemento soggettivo dello stesso in capo all’imputato.
2.5. Erronea applicazione dell’art. 495 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Difetterebbe in tal caso secondo la difesa del ricorrente l’elemento oggettivo del reato in contestazione non essendovi prova che sia stato l’imputato a dichiarare le false generalità del fratello NOME COGNOME
2.6. Erronea applicazione degli artt. 56-bis e 59 della I. n. 689/1981 e 20-bis cod. pen. in relazione all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che nel sistema delineato dalla riforma intervenuta con la legge “Cartabia” che i limiti fissati dall’art. 20-bis cod. pen. p l’accesso alle diverse pene sostitutive sono riferiti in via esclusiva alla pena che i giudice infligge con la sentenza di condanna ma ciò non significa che la pena sostitutiva applicata in sede cognitiva dovrà essere scontata in aggiunta al presofferto cautelare, con la conseguenza che il periodo di custodia cautelare eventualmente presofferto dovrebbe essere scomputato dalla pena sostitutiva entro i limiti fissati dall’art. 657 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il difensore dell’imputato ha ritenuto di proporre ricorso per saltum innanzi a questa Corte di legittimità sia per asserite violazioni di legge (motivi di ricorso 2, 3, 4, 5 e parte del richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che per vizi di motivazione (motivi 1 e parte del 6) richiamando espressamente in questo caso il disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 569 cod. proc. pen. dopo aver disposto al comma 1 che «La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione» ha poi precisato al successivo comma 3 che «La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello».
Deve altresì essere evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, COGNOME, Rv. 236860; in senso conforme anche Sez. 3, Ord n. 48978 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261208 – 01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 274834 – 01).
Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione (già, peraltro, oggetto di positiva disposizione contenuta nell’art. 211 c.p.p. 1930), tuttora operante nel vigente ordinamento non consentiva, pertanto, l’esperimento della impugnazione dinnanzi a questa Corte di legittimità omisso medio e imponeva alla parte impugnante di adire la Corte territoriale.
Il rilievo non comporta la inammissibilità della impugnazione.
Conseguono, bensì, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., comma 3, ultimo inciso, la conversione in appello del ricorso e, per l’effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 21 gennaio 2025.