Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 22976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli ai capi A) e C) dell’imputazione, revocando, al tempo stesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena conc:essogli con sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Pordenone del 29.7.2015.
Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione per saltum l’imputato, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in punto di erronea qualifica di atti pubbldci con riferimento alle bozze dei decreti di trasferimento redatti dal AVV_NOTAIO; con il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. a), c.p.p.
Con requisitoria scritta del 2.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con memoria e conclusioni scritte del 22.2.2024, pervenute a MeZZO di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del COGNOME, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per Vaccoglimento del ricorso.
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito in premessa indicata, ai sensi dell’art. 569, co. 1, c.p.p., (cd. ricorso per saftum), violando, tuttavia la disposizione di cui allo stesso art. 569, co. 3, c.p.p., che non consente alla parte alla quale è riconosciuto il diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre ricorso direttamente innanzi alla Corte di Cassazione, ove, con il ricorso, siano dedotti i vizi contemplati dall’art. 606, co. 1, lett. d) ed e), c.p.p., imponendosi, in tale evenienza, la conversione del ricorso in appelli:).
Orbene nel caso in esame, è assolutamente evidente che con il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente, lamentando
“mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti processuali”, abbia dedotto i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., riguardanti la motivazione del provvedimento impugNOME, e non certo il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. a), c.p.p., erroneamente indicato nel titolo di ciascuno degli indicati motivi di ricorso, che, come è noto, attiene all’ipotesi, del tutto diversa, dell’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.
Ne COGNOME consegue COGNOME che, COGNOME avendo COGNOME il COGNOME ricorrente COGNOME dedotto, COGNOME peraltro prevalentemente, tra gli altri, vizi della motivazione riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., il relativo ricorso per cassazione, giusto il disposto dell’art. 569, co. 3, c.p.p., non poteva essere proposto “per saltum”, ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, deve essere convertito in appello (cfr., in questo senso, Sez. 1, 10/12/2008, n. 48139, Rv.242789; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834), con rinvio degli atti per il relativo giudizio al giudice competente, individuato nella corte di appello di Bologna
P.Q.M.
convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma il 27.2.2024