Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di IVREA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e/o per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata laddove parte ricorrente abbia allegato la querela.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE costituita parte civile, a mezzo del difensore e AVV_NOTAIO speciale, ricorre per saltum agli effetti civili avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/09/2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 cod. pen. e 110, 624625 n. 5 cod. pen.
Al riguardo, il ricorrente denuncia l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in relazione alla condizione di procedibilità. Si lamenta che il giudice di merito sia pervenuto all’esclusione della condizione di procedibilità incorrendo in due errori: anzitutto non valutando come querela il contenuto dell’atto di denunzia già in atti (datato 11 luglio 2020) chiaramente espressivo della volontà punitiva’ nei confronti degli imputati e, poi, disattendendo la validità dell’ulteriore querela presentata il 2 marzo 2023 in conseguenza della disciplina transitoria introdotta dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 che, a seguito della trasformazione della procedibilità ex officio dei reati oggetto di contestazione, ha rimesso in termini la persona offesa per presentare querela.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria del 6/02/2024′ ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che parte ricorrente non ha allegato agli at la querela e, laddove la Corte accerti che la querela sia stata invece tempestivamente depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio della sentenza impugnata.
Con nota del 23/02/2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, allegando copia della querela – già in atti – presentata dal NOME il 2/03/2023 alla Procura della Repubblica di Ivrea.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che II ricorso vada convertito in appello.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui alll’art. 606, comma 1, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860 – 01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 – 01). La parte civile, infatti, per come precisato dalle Sezioni unite, «anche dopo le modificazioni introdotte dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all’art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti del
29/03/2007, Lista, Rv. 236539 – 01), in quanto l’art. 576 cod. proc. pen., prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, R, Rv. 283263 – 01).
P.Q.M.
Convertito il ricorso per saltum in appello, per effetto giZdella deduzione anche del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lei:t. e) c.p.p., dispone trasmettersi gl atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso, il 1/03/2024
NOME COGNOME
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CORTE Di CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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