Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato il 04/09/1989
avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p. per difetto della condizione di procedibilità, trattandosi di reato commesso all’estero.
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il PG ricorrente eccepisce che, una volta concluso che la patente italiana era stata falsificata in Spagna, il Tribunale e ritenuto il reato non punibile assenza della richiesta di cui all’art. 10 c.p., avrebbe dovuto comunque riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 489 c.p., essendo pacifico che l’Arana, il quale ha ammesso di essere concorso nel falso, ha utilizzato il documento nel territorio italiano. Sotto altr profilo lamenta che peraltro il giudicante avrebbe illogicamente ritenuto che il reato contestato sia stato consumato all’estero, fondandosi esclusivamente sulle assertive dichiarazioni in tal senso rilasciate dall’imputato e omettendo di considerare i plurimi indizi di segno contrario emergenti dagli atti. In tal senso evidenzia come oggetto del falso è una patente italiana, mentre l’imputato, presente nel territorio nazionale fin dal 2018, risulta residente e domiciliato a Torino ed è stato arrestato mentre cercava, utilizzando per l’appunto il menzionato documento, di espatriare verso l’Olanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Va anzitutto precisato che la sentenza, formalmente emessa ai sensi dell’art. 469 c.p.p., è stata invero pronunziata nel dibattimento instaurato nelle forme del giudizio direttissimo, accettato dall’imputato anche in riferimento al reato per cui si procede, mentre per quello concorrente di cui all’art. 497-bis c.p. per il quale egli era stato arrestato il relativo procedimento è stato separato avendo lo stesso avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. In particolare emerge dal verbale di udienza che la sentenza impugnata è stata pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti nel giudizio direttissimo e dunque va ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite per cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p., poiché sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento
delle formalità previste dall’art. 484 c.p.p. (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473).
Ne consegue che quella impugnata deve essere qualificata come sentenza dibattimentale pronunciata in pubblica udienza ai sensi degli artt. 129 e 529 c.p.p, e che, in quanto tale, la stessa deve considerarsi appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593 comma 2 c.p.p., nel testo vigente al momento della presentazione dell’impugnazione e prima delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 2 comma 1 lett. a) I. 9 agosto 2024, n. 114.
Ne deriva che quello del Procuratore Generale, stante per l’appunto l’appellabilità della sentenza, deve essere riqualificato come ricorso per saltum e quindi, avendo il ricorrente dedotto anche vizi di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. indeducibili con l’impugnazione diretta, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 comma 3 c.p.p. (cfr. (Sez. 2, n. 16478 del 03/04/2024, Caminiti, Rv. 286279). Conseguentemente deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Dispone convertirsi il ricorso in appello e ordina la trasmissione degli atti alla Cort d’appello di Brescia
Così deciso il 6/11/2024