Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47632 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47632 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, d’ufficio avverso la sentenza n. 89/18 in data 28/03/2023 del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di La Spezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., letta la requisitoria scritta ex con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione atti per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 28/03/2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen. e 55 comma 9, I. 231/2007 per essere i reati estinti per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova ha proposto ex art. 569 cod. proc. pen. ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all’erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (primo motivo) e per erronea applicazione della procedura di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen.
Il ricorso va riqualificato in appello, alla luce della novella legislativa cui alla legge n. 103/2017. L’art. 1 comma 38 della legge citata ha sostituito, infatti, a decorrere dal 03 agosto 2017, il comma l dell’art. 428, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la ricorribilità della sentenza pronunciata a norma dell’art. 425 cod. proc. pen., stabilendo che la stessa è oggi appellabile dalle parti legittimate, tra le quali il Procuratore Generale.
3.1. Né può ritenersi proponibile, nel caso di specie, il ricorso immediato, c.d. per saltum.
Alcune considerazioni sono ostative a tale opzione ermeneutica. Intanto il tenore letterale della disposizione di cui al primo comma dell’art. 569 cod. proc. pen.: il ricorso per saltum, infatti, è previsto solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice. Sul punto, questa Corte ha già affermato che – nel vigente ordinamento processuale – il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume, per l’appunto, dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado (cfr., Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, Rv. 231179). Inoltre, lo stesso legislatore, allorchè ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all’art. 56 cod. proc. pen, lo ha espressamente codificato (cfr., ad es., art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari).
Ulteriore conferma si trae dalla considerazione che, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l’art. 428 prevedeva l’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la
possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, nonostante il ripristino dell’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.
In conclusione, deve quindi ritenersi, alla luce della modifica legislativa sopra richiamata, che la sentenza di non luogo a procedere è oggi appellabile e che, avverso la stessa, non è proponibile il ricorso immediato ai sensi dell’art. 569, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, ord. n. 18305 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275916; Sez. 4, ord. n. 34872 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273426; Sez. 4, ord. n. 29520 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 272967).
3.2. Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr., Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale di Genova, per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma il 25/10/2023.