Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI
nei confronti di:
CELESTINO NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/ successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazi avverso l’ordinanza depositata il 3/7/2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione
un’autovettura in possesso dell’indagata NOME NOME in virtù di contratto di leasi nonostante a seguito del mancato pagamento di una pluralità di canoni la società locatrice s fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, inviando la comunicazione di risoluzione co raccomandata del 14/11/2022. Il GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro, in relazione reato di cui all’art. 646 cod. pen., rilevando che, non essendo stata ritirata la raccomanda non essendovi “prova di altre forme di richiesta di restituzione del bene per risoluzione contratto” e non potendosi applicare le regole processuali della compiuta giacenza, difetta “l’elemento costitutivo dell’interversione del possesso perché il fatto possa assumere, allo st rilevanza penale”.
A sostegno del ricorso il pubblico ministero ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione e la violazione di legge laddove non sono stati ritenuti suffici integrare l’interversione del possesso dell’autovettura il concorso di una pluralità di elem quali il mancato pagamento dei canoni dal novembre 2022, il mancato ritiro della raccomandata, la mancanza di interlocuzioni con l’intestataria e la mancata restituzione del bene. Soprattu il pubblico ministero ha contestato lo standard probatorio richiesto dal GIP, evidenziando n doversi effettuare in questa sede nemmeno una prognosi di colpevolezza, bensì soltanto valutare la sussistenza del fumus del reato e dei suoi elementi costitutivi.
Il ricorso dev’essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Trani, n essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiest di sequestro preventivo.
Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., infatti, sono le ordin emesse dal Tribunale del riesame all’esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell 322 bis cod. proc. pen.
In seguito alle modifiche apportate dall’art. 19, D.Lgs. 14/1/1991, n. 12, lett. a) ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull’appello avverso la mis cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., dall’altro lato è stato ristretto al solo d sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero.
Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum qu alternativa del riesame. Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla m apportata dall’art. 19, D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, non rappresenta più una regola general attuabile nei confronti di tutte le specie di provvedimenti cautelari reali. L’univoco riferim parte dell’art. 325 cod. proc. pen. al “decreto” di sequestro induce a ritenere esperibile il ricors per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l’applicabilità in ordin decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione, pertanto, non rientr provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro; in tale caso, infatti, l’ strumento di controllo esperibile è l’appello di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen.: ed invero già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all’art. 568, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sent ma nemmeno alcuna norma di carattere particolare, perché nessuna di queste è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo: per questi ultimi è, invec esperibile l’appello di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992 NOME, Rv. 191456).
Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 11869 08/02/2017, P.G. in proc. Giacino, Rv. 269689 -, Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, P.M. in proc. Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani l’ulteriore corso.
Così deciso il 7/11/2023