Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 28092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 dicembre 2023, il Giudice di pace di Agrigento ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., per avere minacciato di male ingiusto NOME COGNOME, condannandolo al pagamento della multa di euro 400,00 e al pagamento delle spese processuali.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 192, 195, 530, comma 2, 533, comma 1., cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. A parere della difesa, il Giudice di pace avrebbe fondato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato sulla sola base di dichiarazioni della persona offesa e dei congiunti della stessa, ritenute immotivatamente attendibili malgrado l’assenza di riscontri esterni, e senza riguardo alcuno per le regole poste dall’art. 192 e per del codice di rito, atteso l’interesse economico della persona offesa alla pronuncia di condanna del ricorrente.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, per avere il Giudice denegato la richiesta di assoluzione dell’imputato per particolare tenuità del fatto sulla base di contraddittoria e illogica motivazione. In primo luogo, non si è considerato come la tenuità del fati:o fosse implicita nell’assenza della parte civile all’udienza di discussione. Nel ritenere che la mancata comparizione della persona offesa all’udienza di discussione non potesse ritenersi come assenso tacito a una declaratoria richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, il giudice di pace avrebbe sia violato il disposto del citato articolo 34 sia reso una motivazione illogica, anche in considerazione dell’occasionalità della condotta, dell’esiguità del danno e del mancato allarme sociale sotteso alla condotta dell’imputato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scrit:te del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che l’impugnazione, convertita in appello, vada trasmessa al Tribunale di Agrigento per il giudizio di merito. In entrambi i motivi di ricorso, l’imputato deduce, infatti, vizi di motivazione, senza considerare che, alla luce dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione non è percorribile nei casi in cui si deduca il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito (cfr., tra altre, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261208 – 01, secondo il quale il ricorso per cassazione proposto “per saltum” da qualsiasi parte processuale, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.).
Sebbene la sentenza impugnata, a rigore, non sia appellabile ex art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000 (non contenendo statuizioni civili), essa può ritenersi tale sulla base dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile l’appello che non contenga doglianzle specificamente dirette contro le statuizioni civili, ma che avversi solo quelle penali, salvo che non concerna solo specie ed entità della pena (Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273564 – 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, COGNOME, Rv. 269677 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, NOME, Rv. 246618). Ciò è quanto caratterizza il caso di specie, deducendo il ricorrente motivi concernenti la responsabilità penale stessa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso detta sentenza deve essere ritenuto un ricorso per saltum in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello – e ritenuto anche che il ricorrente non poteva denunziare vizi motivazionali stante il divieto di cui all’art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., il Collegio, convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Présidente