Impugnazione Errata: La Cassazione e la Conversione del Ricorso per Saltum
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è un passaggio cruciale che può determinare le sorti di un’istanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti di uno strumento specifico, il ricorso per saltum, e sull’applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato direttamente in Cassazione contro il rigetto di una richiesta di sostituzione di una misura cautelare, un percorso che, come vedremo, la legge non consente.
Il Contesto del Caso: La Richiesta di Sostituzione della Misura
La vicenda ha origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto a una misura cautelare, di ottenerne la sostituzione. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Catania rigettava tale richiesta. Avverso questa decisione, la difesa decideva di procedere con un’impugnazione diretta alla Corte di Cassazione, bypassando il grado di appello, attraverso lo strumento del cosiddetto ricorso per saltum.
L’Errore Procedurale e i Limiti del Ricorso per Saltum
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio procedurale fondamentale. Il ricorso per saltum, disciplinato dall’articolo 311 del codice di procedura penale, è un rimedio eccezionale. Esso consente di impugnare direttamente in Cassazione, saltando appunto il giudizio d’appello, unicamente le ordinanze “genetiche”, ovvero quelle che per la prima volta dispongono una misura cautelare.
Non è, invece, esperibile contro provvedimenti che decidono su richieste di revoca o sostituzione di misure già in essere, come quello emesso dal G.I.P. nel caso di specie. Per queste decisioni, la via corretta è l’appello cautelare al Tribunale, ai sensi dell’articolo 310 del codice di procedura penale.
Il Principio di Conservazione Salva l’Impugnazione
Di fronte a un’impugnazione presentata in modo errato, l’esito non è stato una mera dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti di impugnazione, sancito dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che un’impugnazione erroneamente proposta non viene scartata, ma viene qualificata come il mezzo di gravame corretto e trasmessa al giudice competente, a condizione che ne possegga i requisiti di forma e sostanza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Hanno chiarito che la natura del ricorso per saltum è strettamente legata all’atto iniziale che impone una restrizione della libertà personale. Qualsiasi provvedimento successivo, che interviene su una misura già applicata (come il rigetto di una richiesta di sostituzione), esula dal campo di applicazione di tale strumento. Pertanto, il ricorso diretto è stato ritenuto inammissibile. In applicazione del principio di conservazione, l’atto è stato riqualificato come appello cautelare, poiché presentava i requisiti per essere considerato tale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte si traduce in una conseguenza pratica fondamentale: l’istanza del ricorrente non è andata perduta a causa dell’errore procedurale. Il ricorso è stato convertito in appello e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania, che ora dovrà esaminare il merito della richiesta. Questa pronuncia sottolinea l’importanza per i difensori di individuare con precisione il mezzo di impugnazione corretto, ma al contempo evidenzia la funzione del sistema giuridico di salvaguardare, ove possibile, la sostanza delle richieste, correggendo gli errori formali per garantire il diritto di difesa.
È possibile impugnare con ricorso per saltum un’ordinanza che rigetta la sostituzione di una misura cautelare?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso per saltum è ammissibile solo contro le ordinanze “genetiche”, cioè quelle che applicano per la prima volta la misura cautelare, e non contro i provvedimenti successivi.
Cosa succede se si presenta un ricorso per saltum quando non è ammesso?
In base al principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5, c.p.p.), il ricorso inammissibile viene convertito nell’impugnazione corretta, se ne ha i requisiti. In questo caso, è stato convertito in un appello cautelare.
Qual è il giudice competente a decidere sull’appello contro un’ordinanza del GIP in materia di misure cautelari?
Il giudice competente è il Tribunale in funzione di giudice dell’appello cautelare personale, come previsto dall’art. 310 c.p.p., che esaminerà nel merito l’istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 02/01/2024, del GIP del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato, in via diretta, “per saltum”, l’ordinanza con la quale il G ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della m cautelare in corso di esecuzione. Tale ricorso diretto per cassazione non è ammesso, essendo tale forma di impugnazione “per saltum” esperibile, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze “genetiche”, che dispongono la misura cautelare (Sez. 2, Ord. n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 – 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Rv. 242221 – 01).
Per effetto del principio di conservazione degli atti di impugnazione erroneamente denominati dal proponente (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso diretto (no ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’appello cautelare personale per l’esame.
Trattandosi di statuizione a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorren detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché pro a darne efficace comunicazione all’interessato, secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94, disp. att., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmet gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen per l’ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., c proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 024.