Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37868 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Zhejiang (Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 con la quale il Tribunale di Pescara, l’ha assolta dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. perchØ non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
2.La ricorrente, con l’unico di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 468 e 190 cod. proc. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.
Il Tribunale, all’udienza del 29 gennaio 2025, ha revocato l’ordinanza ammissiva dell’unico teste indicato dalla difesa (NOME COGNOME), limitandosi ad affermare l’esaustività dell’istruttoria dibattimentale con conseguente lesione del principio del giusto processo e del diritto dell’imputato di difendersi provando.
La menzionata ordinanza di revoca sarebbe, pertanto, affetta da nullità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto adottata in violazione del diritto della difesa e con motivazione intrinsecamente contraddittoria. Invero, il Tribunale, dopo aver reputato superflua la deposizione del teste NOME COGNOME, ha nondimeno ritenuto necessario acquisire la fattura prodotta dalla difesa, documento in relazione al quale si sarebbe dovuta concentrare la testimonianza del teste di difesa.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, infine, del tutto carente in ordine all’indicazione dei motivi che hanno indotto il Tribunale a revocare l’ordinanza ammissiva del teste NOME COGNOME, deposizione che, a giudizio della difesa, avrebbe, invece, dimostrato l’estraneità ai fatti della ricorrente, quantomeno sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo.
Il difensore della parte civile, in data 24 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1322/2025
UP – 14/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
1.Ritiene il Collegio che sia logicamente preliminare stabilire se la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia ascrivibile al novero delle sentenze appellabili.
Secondo questa Corte, infatti, allorchØ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi- nel valutare l’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, a verificare, a norma dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonchØ l’esistenza di una voluntas impugnationis , e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U. n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221; Sez.6, n. 38253 del 05/06/2018 Rv. 273738 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 – 02; Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 02).
2.Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., viene dichiarata la non punibilità del fatto per la particolare tenuità del fatto, rientra tra i provvedimenti impugnabili mediante appello, ai sensi dell’art. 593, comma secondo, cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 – 01;Sez. 3, n. 49789 del 22/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 10095 del 2020 del 28/01/2020, non massimata).
Deve essere, in proposito, ribaditoche l’annotazione di tale pronuncia nel certificato del casellario giudiziale prevista dall’art. 3, comma 1, lett. F-bis) del d.P.R. 313 del 2002, nonchØ la sua idoneità a spiegare effetti preclusivi e definitivi, potenzialmente pregiudizievoli per il soggetto interessato nei giudizi civili e amministrativi nei quali si discuta della risarcibilità del danno, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., costituiscono elementi di sicuro rilievo ai fini dell’affermazione della sussistenza di un concreto interesse ad appellare in capo al destinatario della decisione.
¨, peraltro, evidente che l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non comporta un’assoluzione nel merito dell’imputato, poichØ la formula assolutoria rappresenta l’esito tipico di un giudizio di non colpevolezza, derivante dall’insussistenza dell’elemento soggettivo o oggettivo del reato. Diversamente, l’art. 131-bis cod. pen. trova applicazione nei casi in cui il fatto, pur integrando in tutte le sue componenti oggettive e soggettive gli estremi del reato -tanto che la relativa pronuncia produce effetti contra reum nei giudizi di danno- risulti connotato da una particolare tenuità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato, tale da non giustificare una risposta punitiva da parte dello Stato.
Ne consegue che non si Ł in presenza di un’assoluzione in senso tecnico, bensì di una mera declaratoria di non punibilità, la quale, a differenza della prima, lascia inalterata la sussistenza dell’illecito penale nella sua dimensione storica e giuridica (Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, P.G. c. Sapienza, Rv. 271016-01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282214 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 24151 del 04/03/2025, COGNOME, non massimata).
3. Ciò detto, deve essere rimarcato che il ricorso, in ragione del suo contenuto che rimanda ad una specifica censura ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, non può essere qualificato come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso non era proponibile per saltum in quanto la NOME ha dedotto, non solo il vizio di violazione di legge in relazione artt. 468 e 190 cod. proc. pen., ma anche la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva.
Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione operante nel
vigente ordinamento non consentiva, pertanto, l’esperimento della impugnazione dinnanzi a questa Corte di legittimità omisso medio e imponeva alla parte impugnante di adire la Corte territoriale.
Il Collegio, in proposito, intende ribadire il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860-01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, COGNOME, Rv. 274834 – 01; da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 18062 del 02/04/2025, Paone, non massimata e Sez. 6, ordinanza n. 23955 del 14/05/2025, COGNOME, non massimata).
Ne deriva che il ricorso dell’imputata, in quanto proposto avverso sentenza appellabile ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L’Aquila per il giudizio.
P.Q.M
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME