Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a BANZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come atto di appello con trasmissione alla Corte di appello di Perugia; lette le conclusioni depositate dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Perugia con sentenza ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME in quanto gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
In particolare, rilevava il G.u.p. come, essendo stato chiamato NOME a rispondere dei delitti di bancarotta societaria fraudolenta, documentale di tipo specifico e nonché patrimoniale a seguito di distrazione, la prossimità del termine
i.
massimo di prescrizione calcolato al 18 novembre 2024, rispetto alla prima · udienza dibattimentale a tenersi il 1 marzo 2024, rendeva prevedibile che il dibattimento si sarebbe concluso con una sentenza dichiarativa della estinzione dei reati.
Il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Perugia consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge penale e processuale, lamentando l’abnormità della sentenza impugnata, in quanto l’interpretazione dell’art. 425, comma 3, cod. pen. risulterebbe tradire il dato letterale, che richiede la valutazione degli elementi acquisiti e la adeguatezza degli stessi alla ragionevole previsione di condanna, non anche la valutazione dei tempi di trattazione del processo rispetto alla scadenza del termine di prescrizione, operando in violazione anche dell’interesse dell’imputato a rinunciare alla prescrizione medesima.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, non avendo dato conto in modo adeguato della limitata istruttoria dibattimentale a farsi e della possibilità della conclusione del giudizio prima del termine di prescrizione.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto qualificarsi il ricorso per cassazione in appello, non essendo consentito il ricorso per saltum avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., a seguito della modifica dell’art. 428 cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017 n. 103, aderendo all’orientamento maggioritario sul punto ovvero, in caso di adesione a quello minoritario, dovendosi rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
I difensori dell’imputato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno concluso rappresentando il corretto governo dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. da parte del G.u.p., essendo la prognosi richiesta collegata alla condanna e quindi alla irrogazione della pena, con conseguente rilevanza della prescrizione, nonché l’adeguata motivazione, che tiene conto anche dell’esercizio delle prerogative istruttorie difensive, a differenza di quanto osservato dalla Procura ricorrente.
7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 – duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va qualificato come appello.
Preliminare è il profilo evidenziato correttamente dalla Procura AVV_NOTAIO di questa Corte di cassazione in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso per saltum.
A ben vedere, oltremodo consolidato è il condivisibile orientamento che ritiene la sentenza di non luogo a procedere, in quanto soggetta ai mezzi di impugnazione indicati dall’art. 428 cod. proc. pen., successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione “per saltum”, essendo tale facoltà riconosciuta dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, dep. 2023, P., rv. 284138 – 01; conf. n. 27526 del 2018, rv. 272963 – 01; n. 34872 del 2018, rv. 273426 – 01; n. 29520 del 2018 rv. 272967 – 01).
Sez. 3, P., cit. evidenzia correttamente come l’impugnazione del ricorrente non possa essere qualificata come ricorso per saltum, in quanto la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. è esclusivamente appellabile e non trova applicazione l’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che consente il ricorso immediato per cassazione alla parte che ha diritto di appellare «la sentenza di primo grado», individuata esclusivamente nella sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste (nello stesso senso, Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, NOME COGNOME, rv. 275916-01).
In modo condivisibile vengono richiamate due considerazioni, che questo Collegio fa proprie.
La prima riguarda la circostanza che l’art. 428 cod. proc. pen., nella sua versione originaria, prevedeva al comma 4 che il procuratore della Repubblica, il procuratore AVV_NOTAIO e l’imputato potessero ricorrere immediatamente per
cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. In sostanza, il primo regime codicistico prevedeva l’esperibilità di entrambi i rimedi impugnatori, sia l’appello che il ricorso immediato per cassazione.
La legge 20 febbraio 2006 n. 46 (cd. legge Pecorella) rese, invece, inappellabile la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. riconoscendo quale unica impugnazione il ricorso per cassazione.
Il ritorno al pregresso regime, quello di esclusiva appellabilità della sentenza di non luogo a procedere ora vigente, conseguiva alla I. 103 del 2017 (cd. riforma Orlando), che restituiva nuovamente alla Corte d’appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., ma, a differenza del testo codicistico originario, non vedeva riprodotto il citato comma 4, che consentiva l’alternativa del ricorso immediato per cassazione, prevedendo esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge ma solo avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dalla Corte di appello (comma 3 -bis), quindi in sequenza rispetto all’appello.
Inoltre, si è anche osservato – Sez. 3, P., cit. – che quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti – relativi alla natura di sentenza definitoria del primo grado di giudizio – di cui all’art. 569 cod. proc. pen. lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (a titolo esemplificativo, si richiama l’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari).
D’altro canto, venendo alla ratio sottostante l’opzione per la sola appellabilità, deve anche ribadirsi la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere, caratterizzata anche dalla revocabilità per il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova che possano determinare il rinvio a giudizio (si badi, non la condanna) (artt. 434 e ss. cod. proc. pen.).
A riguardo maturò un dibattito sulla natura esclusivamente processuale (Sez. 5, n. 565 del 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, rv. 269014 – 01; conf.: n. 46145 del 2015 rv. 265246 – 01; n. 15942 del 2016 rv. 266443 – 01; n. 26756 del 2016 rv. 267189 – 01), ovvero processuale di merito, quindi riguardante anche la colpevolezza (Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015, dep. 2016, Barone, rv. 267310 01; conf.: n. 33763 del 2015 rv. 264427 – 01; n. 3726 del 2016 rv. 266132 01; n. 7748 del 2016 rv. 266157 – 01), in seguito alla ricorribilità esclusiva in cassazione a seguito della legge Pecorella.
Ma proprio quel dibattito risultava concludersi con il contributo della dottrina che rilevava come la natura di rito o di merito della decisione non dipende dall’estensione dei poteri istruttori o cognitivi del giudice bensì dall’oggetto del giudizio, che va individuato nella valutazione prognostica spettante al giudice dell’udienza preliminare, ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a
procedere, costituente il limite effettivo entro cui deve muoversi tale pronuncia, e non già astratte dicotomie ontologiche tra la natura processuale o di merito del giudizio spettante al G.u.p., come ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017, Izzo, Rv. 270557 – 01.
Tale ultima pronuncia osservava come fosse ancora attuale «quanto affermato da Sez. U, n.39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, secondo cui, pur essendo innegabile che alcuni “strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all’originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell’udienza preliminare”, tuttavia la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta “qualificata dalla peculiari dell’oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi. L’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice, rispetto all’epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell’art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda”».
Se dunque l’oggetto del giudizio è l’alternativa fra rinvio a giudizio (e non sentenza di condanna) e sentenza di non luogo a procedere (e mai sentenza di assoluzione), pur a fronte della necessaria valutazione di merito resta ferma la natura processuale della decisione, che giustificava, come giustifica, e rende razionale la modifica del regime dell’impugnazione, con la reintroduzione dell’appellabilità esclusiva e con la solo successiva ricorribilità in cassazione per violazione di legge, a fronte di una doppia conformità delle decisioni precedenti.
D’altro canto, la Corte di appello è chiamata a decidere sulla sentenza di natura processuale ex art. 425 cod. proc. pen. con una delibazione prognostica sull’esito del dibattimento, afferente alla valutazione dei fatti emersi dalle indagini, che si conforma a una delibazione propria del merito e non consona al giudizio di legittimità, come correttamente è stato osservato in dottrina.
Come pure, analogamente corretta è l’osservazione proposta, sempre in dottrina, in ordine al meccanismo di successione dei rimedi impugnatori dell’appello e del ricorso per cassazione, introdotti dalla riforma Orlando: in caso di accoglimento dell’appello da parte dell’organo d’accusa la Corte di appello non provvede con sentenza, bensì emette il decreto che dispone il giudizio, sostituendosi al G.u.p., con evidente maggiore garanzia quanto al rispetto del
principio della ragionevole durata del processo, non assicurato, invece, dall’annullamento della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. da parte della Corte di cassazione, che richiederebbe comunque la trasmissione degli atti ad altro G.u.p. per una ulteriore udienza preliminare.
Inoltre, il recepimento nell’art. 421, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen. – come modificato recentemente dall’art. 23, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2 del d.lgs 150 del 2022 – del modello dialettico delineato da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, rv. 238239 – 01, con l’attribuzione di poteri sollecitatori del g.u.p. verso il pubblico ministero quanto alla genericità dell’impugnazione, per favorire la messa a punto della stessa per il miglior esercizio del diritto di difesa nella fase del giudizio – palesa ulteriormente la funzione dell’udienza preliminare e l’ottica di verifica della ipotesi di accusa in tale sede, in vista della utilità del dibattimento, e quindi la natura processuale anche delle decisioni conseguenti.
Non di in rt k 7 rilievo, quanto alla esclusività dell’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, appare l’ulteriore circostanza che, pur a fronte di una chiara violazione di legge processuale, quale è quella patita dalla persona offesa che non abbia ricevuto l’avviso per l’udienza preliminare o lo abbia ricevuto tardivamente (art. 419, comma 7, cod. proc. pen), l’art. 428, comma 2, legittima esplicitamente la persona offesa a proporre appello, a conferma del rimedio esclusivo anche per violazione di legge.
Per l’insieme di tali ragioni, riguardante la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere e la sua diversità dalla «sentenza di primo grado» alla quale fa riferimento l’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., non convince la tesi della immediata ricorribilità in cassazione, sostenuta da Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367 – 03, in relazione ad un caso peculiare, per altro, di sentenza di non luogo a procedere emessa de plano, quindi in assenza di udienza in camera di consiglio, nei confronti di un imputato minorenne ex art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Anche in questo caso si verte in tema di violazione di legge processuale, che per le ragioni esposte e, analogamente a quanto accade per la persona offesa, risulta vizio deducibile con l’appello.
Bile d’altro canto, l’espressione «sentenza di primo grado» – riportata dall’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. – sia indicativa solo di una pronuncia conclusiva del primo grado di giudizio di merito, emerge anche dalle norme che la impiegano con univoco significato: a titolo esemplificativo, l’art. 114 cod. proc. pen. rende pubblicabili gli atti del fascicolo del dibattimento, dopo la sentenza di primo grado, il che presuppone lo svolgimento del dibattimento; l’ art. 160, comma 2, attribuisce efficacia al decreto di irreperibilità per l’udienza preliminare e per la
notifica del decreto che dispone il giudizio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; l’art. 600, comma 1, in relazione al diniego o all’omessa pronuncia sulla richiesta di provvisoria esecuzione, prevede che la parte civile possa riproporla con l’impugnazione della sentenza di primo grado, che non può essere quella di non luogo a procedere, che non decide sulle statuizioni civili.
Residua, pertanto, solo un caso in cui è proponibile il ricorso per cassazione ed è quello ampliato ai reati (e non più solo alle contravvenzioni) e alla multa (e non solo all’ammenda) a seguito della modifica apportata al comma 3-quater dell’art. 428 cod. proc. pen. dall’art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che oggi recita: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
La modifica è coerente con quella AVV_NOTAIO apportata dal medesimo decreto legislativo all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che amplia i casi di inappellabilità della sentenza andando ad includere, accanto alle sentenze di condanna alla pena dell’ammenda e a quelle di proscioglimento per contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con la pena alternativa, le sentenze di condanna con la quale sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, in relazione alle quali è proponibile il solo ricorso per cassazione.
Deve pertanto affermarsi che la sentenza di non luogo a procedere, tranne che nel caso previsto dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa – non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, in quanto il ricorso ‘per saltum’ è consentito dall’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. solo avverso la sentenza che definisce il primo grado di giudizio, ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso della Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Perugia va qualificato come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi a tale Corte territoriale per il giudizio ai sensi dell’art. 428, comma 3 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, 10/05/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente