Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40738 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME
CC – 05/11/2025 R.G.N. 26123/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha convalidato il fermo di COGNOME (alias NOME), COGNOME (alias NOME), COGNOME COGNOME (alias COGNOME NOME) e COGNOME COGNOME (alias COGNOME NOME) in relazione al reato di concorso in ricettazione (artt. 110, 628 cod. pen.) ed ha applicato nei confronti degli stessi la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonchØ per il solo NOME COGNOME anche per il reato di concorso in tentato furto (artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, cod. pen.).
Ricorre direttamente per cassazione il difensore dei predetti indagati ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che l’ordinanza impugnata fonda il giudizio di gravità indiziaria su elementi privi di adeguato spessore probatorio, difettando riscontri probatori diretti della partecipazione degli indagati ai reati in contestazione.
Il marsupio in sequestro Ł stato rinvenuto in un’area comune dell’abitazione degli indagati e sullo stesso non vi sarebbero tracce biologiche per ricondurlo con certezza agli stessi.
Non vi sarebbe, poi, un nesso causale tra il marsupio e le condotte contestate con la conseguenza che lo stesso, contrariamente a quanto ha fatto il Giudice non potrebbe essere elevato ad indice di gravità indiziaria.
I servizi di appostamento operati dal personale di P.G. e gli esiti dei tracciamenti operati attraverso apparato GPS sui veicoli in uso agli indagati non darebbero, poi, conto di condotte in violazione di legge da parte di questi ultimi.
A ciò si aggiunge che:
nessun bene Ł stato rinvenuto nella disponibilità di NOME e non vi sono elementi probatori diretti contro lo stesso;
NOME COGNOME Ł munito di regolare passaporto ed i suoi effetti personali non contenevano refurtiva o strumenti da scasso;
NOME COGNOME Ł immune da precedenti penali, la sua presenza nel b&b dove Ł stato trovato Ł risalente solo a qualche giorno prima dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Forze dell’Ordine ed a ciò si aggiunge che non Ł stata rinvenuta refurtiva nella stanza a lui assegnata;
non Ł provata la partecipazione di NOME COGNOME ai reati contestati e lo stesso ha potuto comprendere le accuse solo grazie ad un interprete presente all’udienza di convalida.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (artt. 274, lett. b e c, cod. proc. pen.).
Deduce la difesa dei ricorrenti che il G.i.p. ha motivato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari utilizzando formule stereotipate, quali la mancanza di fissa dimora, l’asserita pericolosità sociale e l’abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio senza tenere conto che il pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte deve essere concreto ed attuale nonchØ del fatto che COGNOME Ł immune da precedenti penali.
2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. per vizio di proporzionalità e di motivazione sulla disposta misura cautelare carceraria difettando qualsiasi motivazione in ordine all’adeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si andranno ad evidenziare.
Occorre, infatti, prendere le mosse dalle conclusioni contenute nell’atto di impugnazione nel quale si Ł chiesto testualmente l’annullamento dell’ordinanza impugnata «per la ritenuta violazione di cui al capo 1, artt. 81, 110, 648 cod. pen., capo 2 artt. 110, 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.» per «vizio di motivazione, per essere l’ordinanza fondata in punto di gravità indiziaria solo su supposizioni ed in relazione alle esigenze cautelari vi Ł assenza di motivazione sull’idoneità di altre misure cautelari e soprattutto, sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari».
E’ appena il caso di evidenziare che sebbene nel ricorso vengono indicate -in modo assolutamente generico – RAGIONE_SOCIALE violazioni di legge, il nucleo dello stesso risulta fondato su dedotti vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura adottata per contenere le stesse.
Al di là del fatto che l’ordinanza impugnata Ł comunque adeguatamente motivata sia con riguardo al grave quadro indiziario nei confronti dei prevenuti, sia in ordine alle esigenze cautelari, legate sia al pericolo di fuga che a quello di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose, e che il G.i.p., contrariamente a quando assume la difesa, ha motivatamente chiarito che per tutti gli indagati l’unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari Ł quella della custodia in carcere illustrando le ragioni per le quali ogni altra e diversa misura non Ł da ritenersi idonea, Ł però necessario ricordare in via preliminare ed assorbente che ai sensi
dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. il ricorso per saltum avverso l’ordinanza cautelare genetica Ł consentito solo per ‘violazione di legge’ il che determina l’inammissibilità di un atto di impugnazione – come Ł quello in esame – nel quale vengono sostanzialmente dedotti solo vizi di motivazione mentre le violazioni di legge vengono solo menzionate ma non sviluppate.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1ter , RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati trovansi ristretti perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME