Ordinanza di Cassazione Penale Sez. F Num. 33330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. F Num. 33330 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/08/2024 della Corte Appello di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME atto sottoscritto dal suo difensore, ricorre avverso il provvedimen indicato in epigrafe, emesso in data 5 agosto 2024 dalla Corte di Appello di Bari, con il qua stata respinta l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimor
L’impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto – alla luce del chiaro dispos dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. – il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d. genetici, in alternativa al ricorso per riesam art. 309 cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in (come quello di cui all’art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in suscettibili soltanto di appello cautelare.
Costante in tale senso è, d’altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avver il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautel
ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310, cod. proc. pen. quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. pro pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate Sez. 6, Ordinanza n. 15125 d 07/03/2023, Rv. 284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep. 27/02/2017- Rv. 269418; Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep. 26/01/1998- Rv. 209335).
Tanto premesso, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., il ricors COGNOME, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve esser qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasme Giudice competente per l’ulteriore corso. Invero, «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilit provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, n. del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunal Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29 agosto 2024