Ricorso per Saltum e Misure di Prevenzione: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulle corrette modalità di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, sottolineando i limiti del cosiddetto ricorso per saltum. In un recente caso, un soggetto ha tentato di impugnare direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione un decreto del Tribunale che riattivava la sorveglianza speciale, precedentemente sospesa. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso un decreto del Tribunale di Venezia del 6 novembre 2023. Con tale provvedimento, veniva applicata a un individuo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’efficacia di tale misura era stata in precedenza sospesa a seguito dell’affidamento in prova ai servizi sociali del soggetto. Ritenendo ingiusto il decreto, l’interessato decideva di impugnarlo, ma commetteva un errore procedurale cruciale: si rivolgeva direttamente alla Corte di Cassazione, tentando un ricorso per saltum.
L’impugnazione con il ricorso per saltum: una via non percorribile
La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda la procedura corretta per contestare le decisioni dei tribunali in materia di misure di prevenzione. Il ricorrente ha bypassato la Corte d’Appello, un passaggio che, come chiarito dai giudici, è invece obbligatorio.
La normativa di riferimento, contenuta nel Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), delinea un sistema di impugnazioni ben preciso. In particolare, l’articolo 10 di tale decreto stabilisce che contro i decreti del tribunale è esperibile il ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Non è prevista, in questa specifica materia, la possibilità di ‘saltare’ un grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su una chiara interpretazione del combinato disposto degli articoli 10 e 27 del D.Lgs. n. 159/2011. Queste norme disegnano un sistema di impugnazioni a doppio grado di merito: prima il Tribunale, poi la Corte d’Appello. Solo dopo la decisione della Corte d’Appello è possibile, a determinate condizioni, adire la Corte di Cassazione.
I giudici hanno specificato che il provvedimento impugnato non è appellabile con ricorso per cassazione, ma esclusivamente con ricorso in appello. Di conseguenza, il ricorso per saltum proposto è stato dichiarato inammissibile. A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019), confermando la consolidata giurisprudenza in materia. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente non consentita.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto processuale: la scelta del mezzo di impugnazione non è libera, ma vincolata a quanto espressamente previsto dalla legge. In materia di misure di prevenzione, il legislatore ha previsto un percorso obbligato che passa per la Corte d’Appello prima di poter eventualmente giungere in Cassazione. Tentare scorciatoie, come il ricorso per saltum, non solo si rivela inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una corretta strategia processuale e sulla necessità di rispettare scrupolosamente le regole procedurali stabilite a garanzia del sistema giudiziario.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un provvedimento che applica una misura di prevenzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che contro i decreti del tribunale in materia di misure di prevenzione è esperibile solo il ricorso in appello. Il ricorso diretto in Cassazione (per saltum) è inammissibile.
Cosa significa ricorso per saltum?
È un tipo di ricorso che ‘salta’ un grado di giudizio, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione senza passare per la Corte d’Appello. Come chiarito dalla sentenza, questa via non è percorribile per le misure di prevenzione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Verona il DATA_NASCITA, avverso il decreto del 06/11/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Verona, in data 6 novembre 2023, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era rimasta sospesa in seguito all’affidamento in prova ai servizi sociali.
La norma di riferimento è l’art. 14, comma 2-ter d.l.vo n. 159 del 2011, il quale richiama l’art. 7 dello stesso decreto, che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e che, quanto al sistema delle impugnazioni, è coordinato con l’art. 10 stesso decreto.
Ne consegue che il provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con ricorso in appello e quello proposto è un ricorso per saltum inammissibile. In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d’appello (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, NOME, Rv. 275938).
2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024.