Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato a Firenze il 6/11/1985
avverso la sentenza del 10/5/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la conversine del ricorso in appello, con trasmissione degli atti;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/5/2023, il Tribunale di Firenze assolveva NOME COGNOME dai reati allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 81 cpv., 349, comma 1 e 2 cod. pen., per esser la punibilità esclusa per particolare tenuità del fatto.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo, con due motivi sovrapponibili, la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 131-bis cod. pen. Premessa la pacifica violazione dei sigilli contestata, compiuta sette volte, si lamenta che il Tribunale avrebbe riconosciuto la causa di esclusione della punibilità soltanto alla luce dell motivazioni psicologiche e degli interessi soggettivi dell’imputato, senza valutare affatto l’estrema gravità degli illeciti commessi in continuazione, la grave lesione ai beni giuridici protetti, l’entità e l’eccezionalità delle disposizioni di legge vi (emesse durante l’emergenza pandemica per COVID-19), le conseguenze che ne sarebbero potute derivare in termini di diffusione e contagio del virus, oltre a numero delle violazioni ed alla intensità del dolo così riscontrata. Sotto altr profilo, poi, si contesta l’incompletezza del richiamo, contenuto nella decisione, alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18891 del 27/1/2022 in tema di applicabilità dell’art. 131 -bis cod. pen. al reato continuato; se è vero, infatti, che in quella sede è stata affermata la astratta compatibilità dell’istituto a pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, sarebbe anche vero che una valutazione di tal genere dovrebbe comunque tener conto della natura e della gravità degli illeciti, della tipologia dei beni giuridici tutelati, della enti disposizioni di legge violate, delle finalità e delle modalità esecutive delle condotte Ebbene, la sentenza impugnata non conterrebbe alcun esame di questi profili in fatto, sebbene necessario, così da imporsene l’annullamento, anche al fine di evitare un pericoloso precedente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
L’art. 569 cod. proc. pen. (Ricorso immediato per cassazione) stabilisce, al comma 1, che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione; al comma 3, poi, si prevede che la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606, comma r eye 1, lettere d) ed e GLYPH n ali càsi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso immediato in questione rientra proprio nell’ambito della lettera b) appena richiamata, contenendo una
evidente critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, nei termini dell’omessa valutazione dei criteri applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., così come della effettiva portata della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18891 del 2022; la stessa motivazione, peraltro, è poi definita “del tutto errata ed eccentrica rispetto alla vicenda”.
Ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., dunque, il ricorso dovrebbe essere convertito in appello.
In senso contrario, tuttavia, la Corte osserva che il Procuratore ricorrente ha affermato (pag. 4) che “non si solleva alcuna questione di fatto (e che) si propone ricorso “per saltum” contro l’assoluzione dell’imputato per entrambi i delitti esclusivamente per le seguenti ragioni di diritto”, riportate nei mot richiamati. Il ricorso, dunque, risulta espressamente proposto proprio per far valere vizi di motivazione, quali quelli appena citati.
7.1. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio – condiviso da questo Collegio – secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell’effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia volu deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (tra le altre, Sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, G., Rv. 284333 Sez. 1, n. 51610 del 23/4/2018, Canella, Rv. 275664). In altri termini, la conversione del ricorso in appello, vale a dire il passaggio da un mezzo non consentito a uno consentito, è possibile solamente se l’impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del mezzo da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali; solamente in questo caso l’atto di impugnazione, formalmente invalido, può essere recuperato per il rispetto del principio del favor impugnationis, a meno che non risulti il contrario, e cioè che la parte abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d’impugnazione diverso da quello realmente proponibile, perché predisposto dall’ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunciati. Esattamente come nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Il Presidente
Il ,Consigliere estensore
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023