Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14569 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/01/1976 COGNOME NOME nato a SAN LORENZO il 28/09/1967
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza, emessa in data 18/11/2024, il GIP del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, o di sua sostituzione con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari anche con uso di braccialetto elettronico, considerando la gravità della condotta, desunta dalla sua reiterazione e sistematicità, e l’intensità del dolo, e sottolineando l’inidoneità anche della misura meno afflittiva degli arresti dorniciliari a contenere le esigenze cautelari, per la necessità di recidere ogni rapporto all’interno del contesto di riferimento.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma costituzionale e di legge, in particolare degli artt. 111 comma 6 Cost. e 292 cod.proc.pen.
Deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla indicazione delle esigenze cautelari, ritenute perduranti e non affievolite. Il rinvio per relationem alla motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., non avrebbe tenuto conto di avvenimenti successivi all’emanazione della misura, in particolare delle proposte di risarcimento del danno ai fallimenti e della richiesta degli imputati di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato a seguito di decreto che disponeva il giudizio immediato.
2.2. Col secondo motivo deduce vizi di motivazione, con riferimento agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., in relazione alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta delle misure.
Deduce che il dolo degli imputati, ferma rimanendo la contestazione di ogni accusa, deve ritenersi di minore intensità, in relazione al fatto che la gestione della società fallita era stata nelle mani del fratello deceduto e che i medesimi, ammesso un loro ruolo di amministratori di fatto, avevano agito nella convinzione di non incidere in modo rilevante sulla garanzia patrimoniale del ceto creditorio.
La misura degli arresti domiciliari sarebbe idonea a contenere le esistenze cautelari in quanto, a parte la possibilità di adottare altre misure cautelari real l’emissione del decreto di giudizio immediato ha decretato la fine delle indagini.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare personale, per il giudizio.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, Rv. 284581 – 01; ez. 3, Sentenza n. 20565 del 29/01/2015 Rv. 263743 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221 – 01) e solo nel caso di violazione di legge.
2.. Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma
dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente
nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al
giudice competente (Sez. Unite n. 45371 del 31.10.2001, Rv.220221; Sez.6, n. 38253
del 05/06/2018, Rv. 273738 – 01).
3. Consegue, da quanto precede, che i ricorsi devono essere convertiti in appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello- sez.Riesanne. Trattandosi di statuizioni a cui non
consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto
penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Convertiti i ricorsi in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 30/01/2025
Il Consigliere NOME
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