Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n.a Palmi il 5/7/1980 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 17/10/2024 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’Avv. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME Domenico intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio di strum elettronici di controllo, da eseguirsi in Reggello.
2.Ha proposto ricorso per saltum il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione della legge processuale penale e
l’erronea applicazione delle norme in materia di revoca o modifica delle misure cautelari poiché l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato il lungo periodo di detenzione già sofferto dall’imputato che di fatto ha attenuato il rischio di reiterazione e ha tenuto conto dell’evoluzione della situazione personale del ricorrente, il quale ha intrapre un percorso rieducativo durante la detenzione e ha indicato un domicilio ove osservare gli arresti domiciliari lontano dal territorio d’origine. Secondo il difensore,la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio di proporzionalità e ha in maniera errata ritenuto l’istanza reiterasse argomenti già negativamente delibati, senza considerare il carattere d novità del percorso di studio e formazione intrapreso in carcere dal Bellocco,
In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione da parte del collegio dell’ef del decorso del tempo sull’affievolimento delle esigenze cautelari giacché il periodo detentiv di cinque anni è sufficiente ad esaurire la deterrenza della misura e a garantire la protezio degli interessi tutelati dall’art. 274 cod.proc.pen. ed avrebbe, nella specie, dovuto condur ad escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione, tenuto conto della concreta evoluzione della condotta dell’imputato in costanza di restrizione carceraria. Inoltre, i giudici distr hanno svalutato la segnalazione difensiva relativa alla possibilità di esecuzione degli arre domiciliari in una località distante dal territorio d’origine con riduzione del rischio di c con ambienti criminali ed hanno qualificato come serio il rischio di recidiva senza allegare sostegno alcuna evidenza circa l’attualità dello stesso. Infine, l’ordinanza impugnata non h considerato che alla previsione del computo preventivo in sede esecutiva della liberazione anticipata di cui alla L. 114/2024, si collega un incremento dell’aspettativa di libert soggetto prossimo all’esecuzione della pena che costituisce un ulteriore fattore di deterrenza rispetto a possibili rischi di ricaduta nell’illecito.
3.0sserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misur cautelare personale non è impugnabile “per saltum” mediante ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (tra molte, Sez. 2,ordinanza. n. 2434 del 24/05/2022 7 Rv. 283178-01;Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 – 01; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 239246-01) ovvero, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis” no altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269418 – 01).
Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione dell misure cautelari l’art. 310 cod. proc. pen. prevede la facoltà di interporre appello al Tribun
di cui al comma settimo dell’art. 309 del codice di rito e- solo in esito a tale gravame possibilità di esperire ricorso per Cassazione.
Nel caso, come quello di specie, in cui sia risulti -tuttavia- proposto ricorso dir per Cassazione avverso provvedimenti pronunciati ex art. 299 cod. proc. pen., ritiene la Corte che il principio di conservazione degli atti giuridici e il “favor impugnationis” impongan qualificare il ricorso come appello a norma dell’art. 568, comma quinto, del medesimo codice con conseguente trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente (nel senso che il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacat giurisdizionale, Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge;iSez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 01;Sez. 5 , n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/7/2023, Rv. 285134- 02; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Rv. 28572001).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gl al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente