Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di PRATO NON E’ PRESENTE. PERVENUTA RINUNCIA ALLA TRATTAZIONE ORALE IN DATA 2.7.2024 L’avvocato DOTTORE COGNOME NOME del foro di PRATO NON E’ PRESENTE.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha applicato, nei confronti di NOME, NOME e NOME, la misura cautelare della custodia in carcere, per i delitti di cui agli artt. 416 e 603-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l’ordinanza genetica non è stata tradotta in una lingua nota al ricorrente, sebbene già in sede di esecuzione della misura si dava atto della presenza dell’interprete.
Ciò ha pregiudicato il diritto dell’indagato di partecipare consapevolmente all’interrogatorio di garanzia.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione della legge processuale, in quanto il decreto di fissazione dell’interrogatorio veniva notificato il giorno precedente, allorquando gli uffici di cancelleria erano già chiusi.
L’interrogatorio, invece, si teneva nella mattinata seguente, presso la casa circondariale, alle ore 9:30.
Ciò impediva al difensore l’accesso agli atti, come puntualmente rilevato nel corso dell’interrogatorio.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME e NOME, a mezzo del difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con un unico motivo si deduce, anche in questo caso, l’impossibilità di accedere alla cancelleria per visionare gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, con argomentazioni simili a quelle proposte dall’altro ricorrente.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Con nota scritta, fatta pervenire a questa Corte, il difensore che aveva chiesto la trattazione orale vi ha poi rinunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il motivo riguardante il mancato differimento dell’interrogatorio, comune a tutti i ricorrenti, è inammissibile.
I ricorsi non si confrontano con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., al fine di far valere l’invalidità dell’interrogatori prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen. quale atto successivo all’adozione di un provvedimento cautelare, derivante dalla nullità del prescritto avviso al difensore ovvero da altra causa, atteso che ogni questione relativa alla validità di tale atto deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. al fine di ottenere la remissione in libertà del sottoposto (Sez. 2, n. 24241 del 24/07/2020, M., Rv. 279491 – 01; conf., Sez. 3, n. 13670 del 19/03/2020, Barone, Rv. 278770 – 01).
Il ricorso per saltum, in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, è infatti circoscritto dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. alle sole ordinanze che dispongono la misura coercitiva, e quindi non può estendersi ai provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle medesime misure cautelari.
Nella specie il ricorrente, pur impugnando formalmente l’ordinanza genetica, nella sostanza non censura quel provvedimento, lamentando invece la nullità dell’interrogatorio per la violazione del diritto di difesa, causat dell’intempestivo avviso al difensore (cfr., p. 4 di entrambi i ricorsi).
1.2. Anche il motivo riguardante la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare è inammissibile.
Secondo un risalente orientamento di questa Corte regolatrice, l’indagato alloglotta non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 -01).
Orientamento oggi confermato dalla Corte di cassazione anche nella più autorevole composizione (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 – 01), la quale ha ribadito la necessità di allegare in che termini,
rispetto alla motivazione dell’ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza avrebbe influito sulle proprie strategie difensive (p. 26).
Tra l’altro, proprio Sez. U, COGNOME ha affermato che, ove non sia già emerso, prima dell’emissione del titolo cautelare, che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine.
Solo decorso questo termine la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento (eventualmente anche dell’interrogatorio di garanzia), in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
Ora, posto che un simile profilo non è affatto preso in considerazione dal ricorrente, che si lamenta appunto della sola mancata traduzione, l’accertamento circa la congruità o meno del termine decorso il quale si produce la nullità è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (sempre Sez. U, COGNOME, pp. 21 e ss.).
Anche da questa angolazione, quindi, il ricorso per saltum deve ritenersi non consentito, secondo quelli che sono i tradizionali ambiti operativi del rimedio (ad es., Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275098 – 01 ha ritenuto inammissibile il ricorso diretto avverso l’ordinanza genetica con cui si deduce la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché implicante un accertamento di fatto; Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285531 – 01, ha ritenuto inammissibile il ricorso diretto con cui si censura l’uso della motivazione per relationem).
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
2.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trova ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024