Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5736 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Sinopoli il 03/09/1968
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell’avvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare del divieto di dimora;
udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME in difesa di COGNOME il quale, dopo la discussione, si è riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/10/2024, la Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di NOME COGNOME di modificare il luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dall’abitazione in Falerna ad altra abitazione in Sinopoli.
La Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava l’inammissibilità di tale richiesta con la motivazione che, con essa, il COGNOME si era limitato a reiterare il contenuto di precedenti istanze che erano già state rigettate dalla stessa Corte d’appello, con la sola eccezione «del riferimento alla novella legislativa», la quale, tuttavia, si doveva ritenere «non rilevante nel caso di specie, anche in considerazione dello specifico oggetto dell’istanza».
Avverso tale ordinanza del 31/10/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha proposto direttamente ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 299 cod. proc. pen.
Il COGNOME contesta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di Reggio Calabria secondo cui egli si sarebbe limitato a reiterare il contenuto di precedenti istanze e rappresenta al riguardo che, diversamente che in queste ultime, nell’istanza che è stata dichiarata inammissibile con l’ordinanza impugnata egli «esplicitava chiaramente in fatto il percorso che rende urgente la necessità per il Ricorrente di tagliare le spese (il canone di locazione) evidenziando la mancanza di rilevanza sotto il profilo cautelare di tale spostamento» del luogo di esecuzione della misura cautelare.
Il ricorrente contesta in secondo luogo l’affermazione della Corte d’appello di Reggio Calabria secondo cui l’invocata «novella legislativa» sarebbe stata irrilevante ai fini del decidere e deduce al riguardo la valenza dell’entrata in vigore della cosiddetta “legge Nordio” (legge 9 agosto 2024, n. 114) «sulla liberazione anticipata quale aspettativa valutabile in sede cautelare» «avanzata», atteso che egli «ha tutto l’interesse a comportarsi con correttezza, per addivenire al computo di riduzione della quale ha aspettativa, appunto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per saltum in un caso in cui tale impugnazione non è esperibile.
Si deve infatti al riguardo ribadire il principio, che è stato ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023,
T., Rv. 284581-01; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 269418-01; Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 284581-01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, COGNOME, Rv. 242221-01).
2. Il Collegio non procede alla riqualificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., attesa la carenza di interesse del ricorrente al riguardo in conseguenza dell’avvenuta sostituzione, con l’ordinanza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria, della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare del divieto di dimora (nei comuni del territorio provinciale della Città metropolitana di Reggio Calabria).
Nulla per le spese, atteso che l’indicata carenza di interesse è conseguita alla sopravvenuta sostituzione della misura cautelare alla quale il ricorso ha riguardo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/01/2025.