Ricorso per saltum inammissibile: la scelta errata che costa caro
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è un passo cruciale che può determinare l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce le gravi conseguenze di una scelta processuale errata, in particolare quando si tratta di un ricorso per saltum inammissibile. Questo istituto, che permette di ‘saltare’ l’appello e rivolgersi direttamente alla Suprema Corte, è però vincolato a presupposti molto stringenti che, se ignorati, portano a una declaratoria di inammissibilità senza appello, è il caso di dirlo.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, decideva di impugnare la decisione non attraverso il consueto giudizio d’appello, ma proponendo un ricorso immediato per Cassazione, noto come ‘ricorso per saltum’. Le ragioni addotte a sostegno del ricorso riguardavano presunti vizi della motivazione della sentenza di primo grado, ovvero critiche relative alla logicità e coerenza del ragionamento seguito dal giudice.
L’analisi del Ricorso per Saltum Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. Il ricorso per saltum, disciplinato dall’articolo 569 del codice di procedura penale, è ammesso solo per violazioni di legge e non per i vizi di motivazione (contemplati dall’art. 606, lettera e) c.p.p.). Questi ultimi, infatti, attengono a una valutazione del merito della ricostruzione fattuale, tipica del giudizio di appello. Proporre un ricorso per saltum per contestare la motivazione della sentenza di primo grado costituisce, quindi, un errore procedurale fondamentale che rende l’impugnazione inammissibile.
La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ma l’aspetto più significativo della decisione risiede nel rifiuto di ‘salvare’ l’impugnazione attraverso l’istituto della conversione in appello. Secondo i giudici, non si trattava di un mero errore formale, ma di una scelta deliberata e consapevole da parte del ricorrente di percorrere una via processuale non consentita.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio di auto-responsabilità processuale. I giudici hanno evidenziato che dal tenore dell’atto emergeva chiaramente l’intenzione di impugnare il provvedimento con un mezzo e per motivi diversi da quelli permessi. Il ricorrente, secondo la Corte, era consapevole sia dell’improponibilità del ricorso per Cassazione per vizi di motivazione, sia dell’esistenza dell’unico rimedio corretto, l’appello, che aveva scientemente rifiutato. In queste circostanze, disporre la conversione dell’atto in un appello sarebbe stato contrario alla volontà chiaramente espressa dal ricorrente e avrebbe premiato una strategia processuale errata. La Corte ha richiamato un proprio precedente consolidato (Sentenza n. 1108/2023), rafforzando l’idea che la conversione non può essere utilizzata per sanare scelte processuali deliberate e consapevolmente sbagliate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale sulle impugnazioni penali: la scelta del mezzo non è mai neutra e deve essere ponderata con estrema attenzione. Un ricorso per saltum inammissibile non solo preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche severe. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la strategia processuale deve sempre muoversi all’interno dei binari tracciati dal legislatore, poiché tentare ‘scorciatoie’ non consentite porta inevitabilmente a un esito sfavorevole e a sanzioni aggiuntive.
Quando un ricorso per Cassazione contro una sentenza di primo grado (ricorso per saltum) è inammissibile?
È inammissibile quando viene proposto per motivi non consentiti dalla legge per questo specifico tipo di impugnazione, come i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), che sono invece tipici del giudizio di appello.
È possibile convertire un ricorso per saltum inammissibile in un appello?
No, la conversione non è ammessa se emerge con certezza che il ricorrente ha deliberatamente scelto il mezzo di impugnazione sbagliato, pur essendo consapevole dell’esistenza dell’unico rimedio corretto (l’appello) e avendolo di fatto rifiutato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/04/1978
avverso la sentenza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado per motivi tutti marcatamente afferenti a vizi della motivazione considerati dall’art 606 l
cpp, non consentiti in caso di ricorso proposto ai sensi dell’ad 569 e che nella sp considerato il tenore dell’impugnazione, non può disporsi la conversione in appello, giacc emerge senza incertezze che il ricorrente ha inteso deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia de improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di alt ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato ( ex multis, Sez. 6 – , Sentenza n. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.