Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35151  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/08/2024 del Giudice per le indagini preliminari di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso preliminarmente per la richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia in ordine allo stato della procedura di estradizione e, in subordine, per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME quale organizzatore di una squadra di recupero dello stupefacente presso il porto di Livorno dedita, in forma organizzata, ad attività di narcotraffico dall’Ecuador all’Italia (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e per due episodi d importazione di centinaia di chili di cocaina (art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall’ingente quantità, capi E ed O). Detta ordinanza è stata eseguita in Albania dove è in corso il procedimento di estradizione verso l’Italia del ricorrente .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. previa approfondita rappresentazione dei profili di ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività tenendo conto della procedura di estradizione in corso.
2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e inesistenza della motivazione, nei termini di apoditticità ed apparenza, quanto alla gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi E) ed O), atteso che il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente la condotta di importazione di sostanza stupefacente dall’estero nonostante l’attività attribuita al ricorrente fosse quella di sorvegliare il port Livorno, luogo di destinazione, da ascrivere ad una fase successiva sia alla programmazione che alla gestione del viaggio dall’estero. Infatti, la cosiddetta “squadra di recupero”, cui egli apparteneva, era stata reclutata nell’imminenza dell’arrivo della nave e, peraltro, non era riuscita nell’intento.
Inoltre, la gravità indiziaria era stata esclusa per il capo O) sia con riferiment al co-finanziatore dell’importazione, sia con riferimento al fornitore di supporto logistico.
2.2. Con il terzo motivo censura violazione di legge e inesistenza della motivazione, nei termini di apoditticità ed apparenza, quanto al ruolo di organizzatore assunto da COGNOME nel delitto associativo, peraltro con esclusione dell’addebito rispetto ad altri componenti della cosiddetta “squadra di recupero” formata dunque solo da due persone (COGNOME e NOME COGNOME), non bastando averla organizzata in occasione dei reati indicati ai capi E) ed O).
In sostanza, la condotta associativa è stata desunta dai soli reati-fin omettendosi qualsiasi motivazione circa l’assenza di contatti di COGNOME con altri sodali e circa la configurabilità del concorso di persone.
/P
3. In data 8 settembre 2025, sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse del ricorrente in cui, dopo essersi premesso di non richiedere una diversa ricostruzione del fatto a questa Corte, si ribadiscono i temi posti dal ricorso, ulteriorment sviluppati nella memoria difensiva del 18 settembre 2025 in cui sono stati contestati gli argomenti contenuti nella requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti.
2. Il ricorso diretto per cassazione avverso un’ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato e per l’esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti, sicché è inammissibile il ricors “per saltum” che censuri la motivazione “per relationem” con la quale il giudice abbia fatto propri gli elementi fattuali esposti in un atto investigativo (Sez. 6, 18725 del 19/04/2012, Ponzani, Rv. 252643).
Invece, i motivi di ricorso, come reiterati nella successiva memoria difensiva, nonostante facciano formalmente riferimento alla mancanza di motivazione, nei termini della sua apparenza ed apoditticità, tali da consentire il ricorso immediato, in concreto, riproducono vizi volti a criticare la puntuale e articolata argomentazione del provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto sotto diversi profili: sussistenza del reato associativo ( relazione alla cosiddetta squadra di recupero e al numero dei suoi componenti); ruolo in esso assunto dall’indagato con le mansioni attribuitegli; singoli reati d importazione di stupefacente (capi E ed O).
D’altra parte è la stessa formulazione del ricorso a dimostrare il confronto diretto con il corposo materiale investigativo, ampiamente esaminato dal provvedimento impugnato, allorché ne riporta la motivazione, estrapolandolo da un ben più ampio impianto, in relazione ai singoli capi di provvisoria incolpazione, esaminandone il contenuto e valorizzando elementi inerenti al merito per criticarli (il tipo di attività svolta in concreto da coloro che avevano il compito di recuperare lo stupefacente nel porto di Livorno limitatosi all’aggirarsi nell’area esterna; l tempistica rispetto al viaggio delle navi con il carico di droga; le singole condotte
poste in essere nella complessa attività di importazione di stupefacenti; l’assenza di contatti del ricorrente con altri associati).
Ne consegue che, a prescindere dalla cornice formale in cui sono stati enunciati i motivi, questi si risolvono in censure rivolte contro la motivazione nei termini di insufficienza, illogicità e incompletezza, con incursioni sostanziali nell’analisi del merito, tanto da risultare incompatibili con il limite della so violazione di legge, cui questa Corte è tenuta, previsto dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, con riferimento al medesimo procedimento penale si veda anche Sez. 3, n. 11935 del 21/01/2025, Turja).
3. A fronte di doglianze riguardanti esclusivamente la motivazione, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento maggioritario di questa Corte che esclude la riqualificazione dell’impugnazione proposta quale istanza di riesame, con conseguente trasmissione al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen., partendo proprio da due pronunce delle Sezioni Unite del 2001 che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto e proposto avanti a un giudice incompetente, questo si deve limitare esclusivamente a prendere atto della volontà di impugnazione proveniente dal soggetto e quindi, senza che gli sia dato procedere a qualsiasi ulteriore indagine, a trasmettere gli atti al giudic competente, non richiedendosi a questo scopo neanche la adozione di un provvedimento giurisdizionale. Esclusivamente a quest’ultimo giudice, teoricamente competente a conoscere della impugnazione e al quale gli atti debbono essere trasmessi, è attribuito il potere di procedere alla esatta qualificazione del mezzo di gravame e a delibarne la ammissibilità e la fondatezza, essendo l’unico limite alla operatività del comma 5 dell’art. 568 c.p.p. costituito dalla inoppugnabilità del provvedimento, conseguendone che solo in tale caso può essere consentito al giudice, avanti al quale l’impugnazione sia stata presentata, di dichiararne la inammissibilità»(Sez. U, n. 45371 del 30/10/2001, Bonaventura e Sez. U, n. 45372 del 30/10/2001, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, l’indagato ha due mezzi di impugnazione alternativi a propria disposizione e l’opzione per l’uno rende impercorribile il gravame non adottato, così da precludere ogni possibilità di addivenire ad una conversione/riqualificazione dello stesso là dove, tra l’altro, vengano posti a fondamento motivi non consentiti, come avvenuto nella specie (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548; Sez. 6, n. 36597 del 11/11/2020, Rv. 280150).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
La Consigliera estensora