Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45793 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOMENOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 09/02/1974
avverso l’ordinanza del 21/09/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale udite le conclusioni del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pesaro del 21/09/2024, notificato il 25/09/2024, con il quale Ł stato disposto ai sensi dell’art. 299, comma 4, cod. proc. pen. l’aggravamento della misura cautelare interdittiva, originariamente a carico dello stesso, con la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta (artt. 640 e 640bis cod. pen.).
Il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha premesso la legittima proposizione di ricorso immediato per cassazione ed ha dedotto la ricorrenza di violazione del principio del ne bis in idem , con conseguente violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, 276 e 299, comma 4, cod. proc. pen. per assenza dei presupposti per l’aggravamento della misura e delle esigenze cautelari. La motivazione si caratterizzerebbe per contraddittorietà e manifesta illogicità, non essendo emersi elementi nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli precedentemente enucleati, ma semplicemente essendosi aggiunta la considerazione della nota della Guardia di Finanza del 23/08/2024 quanto alle attività riferibili al COGNOME nella gestione della società RAGIONE_SOCIALE, tuttavia da collocare in epoca precedente alle
altre truffe oggetto di imputazione. Ricorre una violazione del giudicato cautelare ex art. 290 cod. proc. pen.; manca del tutto, infine, la sopravvenienza di nuovi elementi a supporto del richiesto aggravamento.
La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo non consentito e articolato in modo generico ed aspecifico.
In tal senso, si deve ricordare che il ricorso diretto per cassazione avverso un’ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame Ł alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato e per l’esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti, sicchØ Ł inammissibile il ricorso ” per saltum ” che censuri la motivazione ” per relationem ” con la quale il giudice abbia fatto propri gli elementi fattuali esposti in un atto investigativo (Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285531-01).
1.1. Nel caso in esame, la semplice lettura del motivo di ricorso proposto rende evidente la critica nel merito articolata dal ricorrente quanto alla decisione del Tribunale, senza effettivamente confrontarsi con le argomentazioni spese per ritenere fondata l’istanza di aggravamento della originaria misura interdittiva, con ciò palesandosi l’oggettiva aspecificità e genericità del ricorso, che avrebbe – in considerazione dell’insieme di argomenti di fatto introdotti in questa sede – quanto meno dovuto contestare in modo puntuale, perchØ in violazione di legge, la conclusione del Giudice per le indagini preliminari in relazione al paragrafo 2.2.
In altri termini, la considerazione delle argomentazioni spese rende palese la mancata deduzione di una effettiva violazione di legge, che non Ł stata neanche specificamente evidenziata, essendosi la parte ricorrente limitata ad una mera contestazione in fatto della motivazione, con elementi che, tenuto conto del mezzo azionato, non possono in alcun modo essere presi in considerazione in questa sede.
1.2. Infine, non appare in alcun modo possibile accedere alla richiesta di conversione formulata dalla difesa. In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il ricorso diretto per cassazione contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva proposto per motivi non consentiti Ł inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sicchØ non può operare la sua conversione in richiesta di riesame, avendo il ricorrente già consumato, con esso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-01; Sez. 6, n. 35816 del 11/11/2020, Chionna Rv. 279956-01).
Non ricorre, dunque, nel caso in esame in modo palese la mancanza assoluta di motivazione o la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonchØ gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, come avvenuto nel caso in esame seppure con sintetica argomentazione, Ł improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei
fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME