Ricorso per Saltum: Quando l’Impugnazione Diretta è un Errore Procedurale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un errore procedurale cruciale: il ricorso per saltum. Questo strumento, che permette di ‘saltare’ un grado di giudizio, è un’eccezione e non la regola. Il caso in esame, relativo al sequestro di un’autovettura nell’ambito di una misura di prevenzione, dimostra come il mancato rispetto delle corrette vie di impugnazione porti a una declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni discussione sul merito della vicenda.
I Fatti del Caso: Il Sequestro dell’Autovettura
La vicenda ha origine dalla decisione del Tribunale di rigettare l’istanza di dissequestro di un’autovettura, presentata da un soggetto terzo interessato in un procedimento di prevenzione. La difesa del ricorrente aveva contestato la decisione del Tribunale su due fronti principali: in primo luogo, l’erronea valutazione sulla mancata dimostrazione delle modalità di pagamento del veicolo, sostenendo la liceità di un pagamento in contanti per la cifra pattuita (€ 4.900,00); in secondo luogo, l’inesatta affermazione secondo cui la compravendita sarebbe avvenuta dopo il decreto di sequestro, mentre la trascrizione dell’atto era anteriore al deposito del provvedimento in cancelleria.
L’Errore Procedurale: Il Ricorso per Saltum non Consentito
Nonostante le argomentazioni di merito, la difesa ha commesso un errore procedurale decisivo: ha impugnato l’ordinanza del Tribunale direttamente davanti alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso per saltum.
Questo tipo di impugnazione è previsto dal nostro ordinamento solo in casi specifici. La Suprema Corte, tuttavia, ha immediatamente rilevato come la materia delle misure di prevenzione sia disciplinata da una normativa speciale, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (il cosiddetto Codice Antimafia), che stabilisce regole precise per le impugnazioni.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Vizio Procedurale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. La decisione si fonda su un principio procedurale non derogabile: le vie di impugnazione sono stabilite dalla legge e non possono essere scelte a discrezione delle parti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa sul combinato disposto degli articoli 10 e 27 del d.lgs. 159/2011. Queste norme indicano chiaramente che avverso i decreti emessi dal Tribunale in materia di misure di prevenzione, l’unico rimedio esperibile è il ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. La legge non prevede la possibilità di un ricorso per saltum in questo specifico settore. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, sottolineando che l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità proprio perché formulato ‘per saltum’ in un’ipotesi non consentita. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la forma è sostanza nel diritto processuale. La scelta del corretto mezzo di impugnazione è un requisito essenziale per poter ottenere una valutazione nel merito delle proprie ragioni. Ignorare le regole procedurali, come tentare un ricorso per saltum dove non è permesso, porta a conseguenze negative e definitive per l’esito della causa, vanificando qualsiasi argomento di difesa, anche se potenzialmente fondato.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione una decisione del Tribunale in materia di misure di prevenzione?
No, la sentenza chiarisce che contro le decisioni del Tribunale in materia di misure di prevenzione, secondo gli artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011, è esperibile unicamente il ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Il ricorso diretto in Cassazione (per saltum) è inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito le ragioni del ricorrente, come le modalità di pagamento dell’auto?
No, la Corte non ha esaminato le questioni di merito. La dichiarazione di inammissibilità per un vizio procedurale (il ricorso per saltum non consentito) ha impedito alla Corte di valutare le ragioni sostanziali del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di Trapani rigettava l’istanza di dissequestro propo nell’interesse di NOME di una autovettura Fiat 500 di proprie COGNOME NOMENOME NOME terza interessata di un procedimento di prevenzione.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME eccependo che, con riferimento all’assunto del Tribunale di mancata dimostrazio delle modalità di versamento della somma per l’acquisto dell’autovettura, i gi non si erano confrontati con il dato notorio della possibilità di effettuare pa in contanti fino ad C 5.000,00 (il prezzo per l’acquisto era di C 4.900,00); i era errata l’affermazione dei giudici secondo cui la vendita era avvenuta l’emissione del decreto di sequestro, posto che il decreto era stato e formalmente in data 4 ottobre 2023, ma depositato in cancelleria il 17 ottob l’atto di compravendita era stato trascritto il 9 ottobre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che “in tema di misure di prevenzion inammissibile il ricorso “per saltum” in cassazione contro le decisioni del trib in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 set 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d’appello” (Se 21181 del 11/04/2019, PMT/Oliverio, Rv. 27593; vedi anche Sez.2, 31075 del 05/07/2013, PM in proc. Cubeddu, Rv. 256840): l’atto di impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché formulato per saltum in una ipotesi in cui la legge che disciplina la materia non lo consente, considerato ch combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. cit. si evince che contro il decreto adottato dal tribunale è possibile solo il ricorso dinanzi alla corte di appell
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi del 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricors parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spe del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende del somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2024