Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18418 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18418 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/03/2025
R.G.N. 3850/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Roma il 16/07/1974 COGNOME NOME nato a Roma il 28/12/1996 avverso l’ordinanza del 02/01/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi letta la memoria a firma dell’Avv. NOME COGNOME Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1
bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME intesa alla revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma in atto nei loro confronti.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.NOME COGNOME deducendo con unico atto:
2.1 il vizio di motivazione in relazione al mutamento delle condizioni soggettive dell’imputato NOME COGNOME cessato dalle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato; all’attuale e documentata sottoposizione dello stesso a controlli medici e a trattamenti farmacologici per il disturbo che l’affligge; alle esigenze lavorative di entrambi gli imputati, connesse al rilancio dell’attività di maneggio da loro gestita, nonchØ in ordine al pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio nonostante la già avvenuta acquisizione delle dichiarazioni delle pp.oo., attualmente irreperibili sul territorio nazionale, e delle fonti documentali relative ai fatti a giudizio
2.2 la violazione degli artt. 299,comma 2, 275, 283 cod.proc.pen., avendo il Tribunale trascurato ai fini della modifica del trattamento cautelare il tempo trascorso, la necessità di tutela del
diritto al lavoro degli imputati e di dare corretta attuazione ai principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura rispetto alle esigenze di prevenzione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non Ł impugnabile “per saltum” mediante ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (tra molte, Sez. 2,ordinanza n. 24349 del 24/05/2022 Rv. 283178-01;Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 – 01; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 239246-01) ovvero, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis” non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269418 – 01).
Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione, in relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle misure cautelari l’art. 310 cod. proc. pen. prevede la facoltà di interporre appello al Tribunale di cui al comma settimo dell’art. 309 del codice di rito e- solo in esito a tale gravame – la possibilità di esperire ricorso per Cassazione.
1.1 Deve ulteriormente osservarsi che, alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti Ł possibile a condizione che l’impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d’impugnazione diverso da quello correttamente proponibile (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, Pmt, Rv. 285738 – 01; Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333 – 01), evenienza ravvisabile nella specie.
2.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME