Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sentite le conclusioni del PG PASQUALE AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso
NOME COGNOME (COGNOME) nato in PAKISTAN il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; inammissibile;
si dà atto che nessuno è intervenuto per la difesa, nonostante la tempestiva richiesta trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per saltum ex art 311 c.p.p. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Modena del 20 Aprile 2024, eseguita il 2 maggio 2024, c la quale veniva disposta nei confronti dell’imputato la custodia in carcere per i re associazione per delinquere, lesioni, minaccia, violenza privata, porto d’armi, ri sfruttamento del lavoro, riciclaggio ed estorsione, commessi tra il 2020 ed il 2022.
Con il ricorso si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b ed e, c.p.p. nonché articoli 273, 274 e 275 dello stesso codice (erroneamente indicati come c.p.) per la assenza d gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati. Il giudice si limita ad indicare che integrano il delitto associativo omettendo totalmente di indicare in concreto la riparti dei ruoli e l’attribuzione di compiti specifici ai sodali. Il contesto motivazionale pe sfornito del supporto argomentativo logico e razionale, sostituito da rappresentazi apodittiche e valutazioni unilaterali ed arbitrarie. Analoghe lacune in ordine alla co interpretazione e valutazione dei fatti afferiscono anche alle esigenze cautelari.
Con memoria inviata per EMAIL, il sostituto procuratore della Repubblica di Modena ha chiesto il rigetto della impugnazione poiché proposta al di fuori dei casi consentiti attes
quelle prospettate sono questioni attinenti a vizi motivazionali che esulano dal tipo di ri presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti.
Avendo prescelto la strada del ricorso per saltum avverso la misura cautelare applicata al proprio cliente, il difensore avrebbe dovuto rispettare il limite imposto in tal caso dall’a comma 2 c.p.p., circoscrivendo eventuali censure all’ordinanza del G.i.p. di Modena alle questioni di violazione di legge.
Per contro, tale limite non è stato rispettato: non solo nella rubrica dei motivi si ev violazione dei parametri dell’art.606 lett. e c.p.p. (cioè la triade dei vizi motiva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), con esplicito riferimento, appunto, ai non consentiti; a ciò si aggiunge che nella trattazione si fa esplicito riferimento, per di maniera del tutto generica, a carenze nella valutazione della gravità indiziaria ed ad contesto motivazionale sfornito del supporto argomentativo logico e razionale’. In altre parol si aggredisce la motivazione del provvedimento, non la sua legittimità.
Né a ‘salvare’ l’atto è sufficiente il riferimento (menzionato nella rubrica ma poi di fatt coltivato) alla lettera b dell’art. 606 c.p.p. poiché non si chiarisce affatto quale sare violazione di legge commessa dal giudice, non essendo sufficiente la generica deduzione di carenza di indizi (che è, ovviamente, tema attinente al ‘peso’ indiziario ed alla rela valutazione che spetta al giudice di merito).
Il ricorso per saltum, presentato per motivi non consentiti in questa sede va dichiarato inammissibile, non essendo possibile procedere alla conversione prevista nel caso dell’art.569 comma 3, c.p.p.. Infatti, con disposizione di carattere speciale, l’art.311, comma ultima parte, c.p.p., stabilisce che la proposizione del ricorso rende inammissibile la richi di riesame: electa una via, non datur recursus ad alteram.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 10 luglio 2024
Il Con igliere r latore
Preside
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEDONE PENALE