Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da P.m. presso il Tribunale di Vasto nei confronti di COGNOME nato il 15/03/1956 a Torremaggiore avverso la sentenza del 18/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vasto
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la conversione del ricorso in appello; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vasto ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di NOME
COGNOME in ordine al delitto di favoreggiamento a lui contestato, perché il fatto non sussiste.
Ha presentato ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto.
2.1. Premette che relativamente alle sentenze pronunciate all’esito dell’udienza preliminare è ammissibile solo l’appello e non è previsto il ricorso diretto per saltum: rileva peraltro che, a seguito della modifica dell’art. 593 cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 114 del 2024, per effetto della quale il pubblico ministero non può presentare appello avverso le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali si procede con citazione diretta, si determina un vulnus derivante da difettoso coordinamento, in conseguenza del quale, ove non fosse consentito il ricorso diretto, non vi sarebbe alcuna possibilità di impugnazione avverso sentenze di non luogo a procedere pronunciate per quei reati.
Di qui la conclusione della necessaria ammissibilità del ricorso per cassazione.
2.2. Ciò posto, con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 425 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione.
Il Giudice non aveva giustificato la decisione di non luogo a procedere, alla stregua di una verifica degli elementi probatori a sostegno dell’accusa e della sussistenza di basi sufficienti per procedere al giudizio. Non era stato illustrato il percorso logico seguito, tanto che non era stato evocato il delitto presupposto di furto, era stato prospettato che nulla risultava in merito all’individuazione degli autori del furto, senza considerare che proprio in tale quadro assumeva rilievo la condotta contestata all’imputato, non erano stati considerati gli sviluppi processuali in ordine al delitto di estorsione continuata contestato.
Era stato trascurato il fatto della riproduzione fotografica del bene sottratto sul social dell’imputato e quello dell’incontro con sedicenti rumeni di cui inverosimilmente non era stato fornito alcun ragguaglio fisico.
2.3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen.
Il giudice aveva trascurato i principi alla base dell’inquadramento della fattispecie di favoreggiamento, essendo sufficiente qualsiasi condotta, positiva o negativa, che possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni, frapponendo un ostacolo, seppur limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini e delle ricerche che erano in corso o si sarebbero potute svolgere.
Il motivo si diffonde inoltre nella illustrazione di principi desunti dalla giurisprudenza di legittimità che valgono a delineare la condotta penalmente rilevante e di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, chiedendo che il ricorso sia convertito in appello.
Il difensore dell’imputato ha inviato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è stato presentato dal Pubblico ministero nel presupposto che si tratti dell’unico rimedio disponibile, attesa la previsione dell’inappellabilità di sentenze di proscioglimento pronunciate con riferimento ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, attraverso la modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Va tuttavia rimarcato che la novella legislativa non ha inciso in alcun modo sul regime delle impugnazioni avverso sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all’esito dell’udienza preliminare, regime autonomamente disciplinato dall’art. 428 cod. proc. pen., che contempla specifiche cause di inappellabilità, che solo in parte riproducono casi disciplinati anche dall’art. 593 cod. proc. pen. (in particolare, ai sensi dell’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen’ con riguardo a sentenze relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa).
Deve aggiungersi che.un regime analogo a quello previsto dall’art. 428 cod. proc. pen. è oggi contemplato dall’art. 554-quater, cod. proc. pen., applicabile nei casi di sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito di udienza di comparizione predibattimentale, riguardante i reati per i quali si procede con citazione diretta.
Ciò significa che l’intendimento del legislatore è di riservare a quel segmento processuale preliminare un regime di impugnazione non coincidente con quello contemplato per sentenze pronunciate all’esito del dibattimento, ciò che trova giustificazione anche nel fatto che in tali casi l’eventuale proscioglimento sottende un diverso vaglio della regiudicanda, correlato alla raccolta delle prove in contraddittorio tra le parti.
Su tali basi il regime delle impugnazioni previsto dall’art. 428 cod. proc. pen. non può mutare nel caso in cui per qualsivoglia ragione un reato per il quale avrebbe potuto procedersi con citazione diretta sia stato sottoposto al vaglio dell’udienza preliminare, dovendosi ritenere che tale regime assuma prevalenza, proprio perché riferito specificamente a quel segmento processuale.
Ed allora, posto che per sentenze pronunciate all’esito di udienza preliminare non è ammissibile un ricorso per saltum (Sez. 5, n. 22551 del
12/04/2024, P., Rv. 286561 – 01) e che sono per contro direttamente ricorribili solo le sentenze relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternati
(Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, COGNOME Domenico, Rv. 286805 – 01), deve concludersi che, a fronte della chiara volontà di impugnazione, si imponga, nel
caso di specie, la conversione del ricorso in appello, quale strumento impugnazione disponibile, ferma restando l’astratta idoneità dell’atto ad assolve
alla sua funzione di mezzo di gravame.
P. Q. M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte appello di L’Aquila.
Così deciso il 30/04/2025