Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5050  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME – soggetto sottoposto, a far data dal 17/06/2022, alla libertà vigilata per la durata di anni tre, in relazione al reato di cui all’art bis cod. pen., secondo quanto disposto dal Magistrato di sorveglianza di Livorno, – ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso il 16/05/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, che aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa quale autista presso la società RAGIONE_SOCIALE, con sede operativa ubicata in San Ferdinando.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla ritenuta inconciliabilità del richiesta, con il disposto dell’art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rende no conseguibile, da parte del condannato, il necessario titolo abilitativo alla guida nonché sulla intrinseca impossibilità – durante una attività lavorativa che, per sua intrinseca natura, è di tipo itinerante – di garantire il controllo del soggetto, parte della polizia giudiziaria (trattandosi di soggetto da ritenere ancora socialmente pericoloso, come dimostrato dalla stessa applicazione della suddetta misura di sicurezza).
1.2. Nel reclamo, la difesa si doleva della erronea applicazione dell’art. 203 cod. pen., in relazione all’art. 208 cod. pen., nonché della manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione. Il richiedente, che ora chiede l’autorizzazione a svolgere l’attività di autista, non ha mai commesso reati agevolati dall’uso della patente di guida; non è mai stato destinatario di un provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale; vive in un luogo diverso, rispetto a quello in cui operava il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza; i fatti per i quali è stato giudicat sono molto distanti nel tempo; ha necessità di mantenersi autonomamente, sotto il profilo economico.
1.2. Con provvedimento del 08/06/2023, il Magistral:o di sorveglianza di Reggio Calabria ha disposto la conversione del sopra detto atto di impugnazione in ricorso per cassazione, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L’impugnazione si limita, infatti, ad auspicare un sindacato sulla motivazione del provvedimento del magistrato, non circoscritto all’eventuale rilievo in ordine all’assenza – o alla mera apparenza – della motivazione e nemmeno limitato ad un controllo circa i presupposti di fatto, posti a fondamento della decisione. La difesa, invece, formula censure generiche in quanto la decisione impugnata, seppure in modo succinto, risulta adeguatamente motivata. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta errata la conversione dell’atto di impugnazione in ricorso per cassazione, operata dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria.
 Occorre in primo luogo precisare come una eventuale riqualificazione del reclamo in ricorso per cassazione avrebbe dovuto – in via del tutto ipotetica essere operata dal Tribunale di sorveglianza e non certo dal Magistrato di sorveglianza, posto che al primo, ovviamente, la difesa aveva indirizzato il reclamo.
2.1. Ciò premesso, sia il Magistrato di sorveglianza, sia il Procuratore generale in sede di requisitoria, muovono dal presupposto della non impugnabilità – dinanzi al Magistrato di sorveglianza – dei provvedimenti che modificano misure alternative demandate alla vigilanza di questi, affermandone la sola ricorribilità per cassazione. Tale affermazione è esatta, ma con riferimento, appunto, alle misure alternative alla detenzione. La giurisprudenza richiamata nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza – e posta a fondamento della avversata decisione, consistente nell’operare la suddetta conversione del mezzo di impugnazione – si riferisce espressamente, infatti, alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. (così infatti Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254166: «È ricorribile per cassazione, ai sensi (lell’art. 111 Cost., i decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare»; nello stesso senso, Sez. 1, n. 7199 del 30/11/2022, dep. 2023, Ritrovato Purrometo, n.m.).
2.2. Nella concreta fattispecie, al contrario, si verte in tema di libert vigilata. In relazione a questa, il sistema processuale ha apprestato il rimedio ex art. 680 cod. proc. pen., specificamente previsto proprio in tema di misure di sicurezza. Al fine di completare l’inquadramento normativo, giova anche ricordare come l’art. 69, comma 4, Ord. pen. preveda che il Magistrato di sorveglianza provvede “all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza”; il successivo art. 70, comma 2, Ord. pen., inoltre, prevede che il Tribunale di sorveglianza “decide…in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 69”.
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha infine evidenziato, proprio in tema di libertà vigilata, come il ricorso per salturn (in questo praticamente si traduce, la conversione ora in esame) sia consentito esclusivamente in relazione alle sentenze e non con riferimento alle ordinanze [si veda Sez. 1, n. 6635 del 15/12/2011, dep. 2012, Melillo, Rv. 252073, a mente della quale: «Il ricorso in cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza
dispone la proroga di una misura di sicurezza (nella specie, della libertà vigilata) va convertito in appello non essendo consentito dall’art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per “saltum” se non avverso le sentenze»; negli stessi termini si sono espresse Sez. 7, n. 30137 del 30/04/2014, Ventre, Rv. 2601156 e, più di recente, Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177, secondo cui: «Il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza si converte in appello, non essendo consentito dall’art. 569 cod. proc. pen. il ricorso “per saltum”, se non avverso le sentenze»].
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, perché proceda alla valutazione del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.