Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESORACA il 13/03/1969
avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 29 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Catanzaro applicava a Serravalle Carmine, visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione in ordine ai reat ascritti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Serravalle Carmine, deducendo vizio di motivazione in rapporto alla affermazione di responsabilità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ric avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’ar co.5bis cod.proc.pen. .
3.1 I motivi di ricorso sono da ritenersi non consentiti dalla legg riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice – art. 448 bis trattandosi di definizione del procedimento posteriore al 3 agosto 2017.
3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilit cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in del generale principio contenuto in Costituzione, all’art. 111 comma 7) realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale partico decisione.
In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «so per motivi attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridi fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basa come è noto – sull’incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospet al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena d generale ambito applicativo dell’articolo 606 del codice di rito (norma che individ i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in gr di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante.
La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizi categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttos «direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risulta consent solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito patteggiamento.
Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli arti 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se – ed in quanto – i della decisione siano conformi all’accordo intervenuto tra le parti e non si ded illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espre della volontà dell’imputato.
3.3 Nel caso in esame non si verte, pertanto, nè in tema di «difformità» t contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio espressione della volontà dell’imputato, nè in tema di «illegalità» della p dovendosi intendere per tale, secondo l’insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia i difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fatti incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanziona come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da un procedimento d commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente