Ricorso per Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso per patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con caratteristiche e limiti ben precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La scelta di accedere al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Analizziamo questa pronuncia per comprendere quali sono i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Pena Concordata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra l’imputato e il pubblico ministero per reati in materia di sostanze stupefacenti, ai sensi degli articoli 73 e 80 del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e i Limiti del Ricorso per Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della normativa che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’Importanza dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questo articolo, introdotto con la riforma del 2017, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi consentiti sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: questioni relative alla libera e consapevole espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Difetto di correlazione: quando vi è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto stabilito dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato errata.
4. Illegalità della pena: nel caso in cui la pena applicata sia illegale o non prevista dalla legge, o lo sia la misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo di ricorso è, per legge, inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il ricorrente aveva basato la sua impugnazione su una contestazione relativa all’affermazione della sua responsabilità, un aspetto che riguarda il merito della vicenda. Tuttavia, questo tipo di doglianza non rientra in nessuna delle quattro categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare l’accertamento della colpevolezza nel merito, concentrando le eventuali successive impugnazioni solo su specifici vizi di legittimità e procedurali. Poiché i motivi addotti dal ricorrente erano al di fuori del perimetro legale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando l’imputato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento non è un provvedimento liberamente impugnabile. La scelta di questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di contestare in appello o in Cassazione l’accertamento di responsabilità. La difesa può far valere le proprie ragioni solo se riscontra vizi specifici attinenti alla formazione della volontà, alla legalità della pena, alla qualificazione del reato o alla corrispondenza tra richiesta e decisione. In assenza di tali vizi, la sentenza diventa sostanzialmente definitiva, e un ricorso basato su motivi diversi è destinato all’inammissibilità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è consentito il ricorso, escludendo contestazioni generiche sull’affermazione di responsabilità.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono esclusivamente quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. c,ort pen. dal Gip del Tribunale di ~ci che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazi reato di cui all’art. 73 e 80 d.P.R.309/1990.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra ric sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine all’affermazione d responsabilità. Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipo per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazi della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della vo dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualif giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Cons« liere,estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023