Ricorso per Incompetenza: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando un giudice dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti a un altro ufficio giudiziario, è possibile contestare questa decisione? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20979 del 2024, offre una risposta netta, sottolineando i limiti del ricorso per incompetenza e chiarendo quale sia il corretto meccanismo procedurale da seguire. Questa pronuncia è un importante monito sull’importanza di utilizzare gli strumenti processuali corretti per evitare declaratorie di inammissibilità e sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un incidente di esecuzione. La Corte di Assise di Appello di Roma, investita della questione, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo che la materia rientrasse nelle attribuzioni del Tribunale di Sorveglianza e ordinava la trasmissione degli atti a quest’ultimo.
La parte interessata proponeva opposizione contro tale ordinanza, ma la stessa Corte di Assise di Appello la dichiarava inammissibile. Non soddisfatto, il soggetto proponeva ricorso per cassazione, lamentando sia la mancata conversione dell’opposizione in ricorso, sia l’erroneità della pronuncia di incompetenza.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso per Incompetenza è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine della procedura penale: i provvedimenti con cui un giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti a un altro giudice ritenuto competente, non sono impugnabili tramite ricorso per cassazione.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ritenendo la sua colpa non escludibile nella proposizione di un gravame palesemente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale. La Cassazione spiega che le ordinanze che si limitano a dichiarare l’incompetenza non sono “attributive di competenza” in senso definitivo. Esse non creano una situazione giuridica stabile, ma si limitano a innescare un trasferimento del procedimento.
Il sistema processuale prevede un meccanismo specifico per risolvere eventuali disaccordi tra giudici sulla competenza: il conflitto di competenza, disciplinato dall’articolo 28 del codice di procedura penale. Se il giudice che riceve gli atti (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza) si fosse anch’esso ritenuto incompetente, avrebbe sollevato un conflitto dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale avrebbe poi stabilito in via definitiva quale fosse il giudice competente.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione è uno strumento improprio per contestare una dichiarazione di incompetenza. La parte non subisce un pregiudizio irreparabile, poiché la questione della competenza può essere risolta attraverso il meccanismo del conflitto. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 14094 del 2019) che aveva già affermato l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro un provvedimento analogo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale fondamentale: la scelta del mezzo di impugnazione corretto è essenziale. Proporre un ricorso per incompetenza dinanzi alla Cassazione contro un’ordinanza che declina la giurisdizione è un errore che porta a una sicura declaratoria di inammissibilità.
Le implicazioni pratiche per gli operatori del diritto e per i cittadini sono chiare:
1. Non si può impugnare direttamente la dichiarazione di incompetenza. Occorre attendere che il procedimento venga trasmesso al nuovo giudice.
2. Il rimedio corretto è il conflitto di competenza, che però non può essere sollevato dalla parte, ma solo dal giudice che riceve gli atti e non si ritiene competente.
3. Proporre un ricorso errato comporta conseguenze negative, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre a un inutile allungamento dei tempi processuali.
È possibile impugnare con ricorso per cassazione un’ordinanza con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali provvedimenti non sono impugnabili ai sensi dell’art. 568, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto non sono provvedimenti che attribuiscono definitivamente la competenza.
Cosa succede se il giudice a cui vengono trasmessi gli atti si ritiene a sua volta incompetente?
In questo caso, si genera un “conflitto di competenza” che viene sollevato ai sensi dell’art. 28 del codice di procedura penale. Sarà poi la Corte di Cassazione a decidere quale giudice è competente a trattare il caso.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile contro una dichiarazione di incompetenza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20979 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME in relazione all’ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza con cui la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’incidente di esecuzione proposto ritenendo la competenza del Tribunale di sorveglianza, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, è manifestamente infondato.
Invero, in esso ci si duole della mancata conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione e si insiste sull’erroneità della pronuncia di incompetenza, trascurando che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. (si vedla da ultimo Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, PG C/ COGNOME NOME, Rv. 275773: fattispecie in cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento della corte di appello che aveva annullato il decreto in tema di confisca di prevenzione emesso dal tribunale ritenuto incompetente).
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all’inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.