Ricorso per incompetenza: la Cassazione chiarisce quando è inammissibile
Quando un giudice si dichiara incompetente a trattare un caso, la parte coinvolta può impugnare immediatamente questa decisione? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre una risposta netta, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale in materia di ricorso per incompetenza. La vicenda analizzata riguarda un’istanza presentata da un soggetto, a seguito della quale la Corte d’Assise d’Appello ha declinato la propria competenza, disponendo il trasferimento degli atti al Tribunale di Sorveglianza. Contro questa decisione, è stato proposto ricorso in Cassazione. Vediamo come si è espressa la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La questione nasce dalla richiesta di un individuo a cui la Corte d’Assise d’Appello di Napoli risponde dichiarando la propria incompetenza. Di conseguenza, la Corte ordina la trasmissione di tutti i documenti processuali al Tribunale di Sorveglianza, ritenuto l’organo giurisdizionale corretto per trattare la materia.
La parte interessata, non condividendo tale decisione, ha deciso di presentare un ricorso immediato alla Corte di Cassazione, contestando l’ordinanza che declinava la competenza.
La Decisione della Corte sul ricorso per incompetenza
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la competenza fosse effettivamente della Corte d’Assise d’Appello o del Tribunale di Sorveglianza), ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: la possibilità stessa di impugnare un’ordinanza di questo tipo.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte fonda la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Viene richiamato l’art. 568, comma 2, del codice di procedura penale, che regola i casi di impugnazione. Secondo l’interpretazione costante, i provvedimenti con cui un giudice dichiara la propria incompetenza non sono direttamente impugnabili per cassazione.
Il motivo è logico e funzionale a evitare un’inutile frammentazione del processo. Un’ordinanza di questo tipo, infatti, non è attributiva di competenza, ma si limita a negarla. L’ordinamento prevede un meccanismo specifico per risolvere questi dubbi: il conflitto di competenza, disciplinato dall’art. 28 del codice di procedura penale.
In pratica, la procedura corretta prevede che gli atti vengano trasmessi al giudice indicato come competente. Se anche quest’ultimo si dichiara incompetente, si genera un ‘conflitto negativo di competenza’. Solo a quel punto la questione viene rimessa alla Corte di Cassazione, che ha il compito di stabilire in via definitiva quale giudice debba procedere. Impugnare immediatamente la prima dichiarazione di incompetenza è, quindi, un’azione prematura e non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per avvocati e cittadini: non tutte le decisioni del giudice sono immediatamente appellabili. La scelta di non ammettere un ricorso per incompetenza contro una singola ordinanza che declina la giurisdizione serve a garantire l’efficienza e la celerità del sistema giudiziario, evitando che il processo si blocchi in attesa di una pronuncia della Cassazione su una questione che potrebbe risolversi senza il suo intervento.
Per le parti processuali, ciò significa che, di fronte a una dichiarazione di incompetenza, è necessario attendere la trasmissione degli atti e la valutazione del nuovo giudice. La via del ricorso immediato non solo è preclusa, ma, come dimostra il caso di specie, può comportare conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
È possibile impugnare un’ordinanza con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, i provvedimenti con cui un giudice dichiara la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti a un altro giudice non sono impugnabili per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, c.p.p.
Cosa succede se anche il secondo giudice a cui vengono trasmessi gli atti si dichiara incompetente?
In tal caso, si verifica un “conflitto di competenza”, che viene sollevato e risolto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 28 c.p.p., la quale deciderà quale sia il giudice competente.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile come in questo caso?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato a iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza ordine alla richiesta formulata da NOME COGNOME e disposto trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza;
che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, c provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono esse impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche i secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai dell’art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 13094 del 01/02/2019, NOME, R P_IVA – P_IVA);
che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 19/12/2023.