Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10412 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del foro di VENEZIA, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 15220 del 15 febbraio 2022, per quanto rileva nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia con ìl quale era stata dedotta la violazione di legge in termini di omesso interrogatorio dell’imputato in relazione al giudizio immediato chiesto dal Pubblico Ministero (poi culmiNOME in giudizio abbreviato).
Avverso la detta sentenza di legittimità NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si prospetta l’errore percettivo nel quale sarebbe incorso il giudice di legittimità consistente nell’aver la Corte ritenuto che il ricorrente avesse chiest il differimento dell’interrogatorio (giustificato dalla mancata conoscenza degli atti) con l’espressa indicazione (riserva) che avrebbe lo stesso indagato richiesto un nuovo interrogatorio, invece mai richiesto.
Per ragioni di autosufficienza il ricorrente allega l’istanza del 29 novembre 2019 di copia degli atti procedimentali e di differimento dell’interrogatorio al dicembre 2019 oltre che dichiarazione del 5 settembre 2019 con la quale si preannuncia al Pubblico Ministero il non intervento dell’indagato al previsto interrogatorio del 6 dicembre 2019, in ragione della mancata ricezione dell’intera documentazione procedimentale. Con la dichiarazione del 5 settembre 2019 lo stesso difensore, letteralmente, «si riserva di richiedere» al Pubblico Ministero «l’interrogatorio dell’indagato stesso, una volta disponibili per la difesa acquisiti integralmente gli atti del fascicolo delle indagini preliminari». All’e dell’istanza del 6 dicembre 2019, conclude sul punto il ricorrente, sono effettivamente stati messi a disposizione gli atti del fascicolo delle indagi preliminari con successiva richiesta di giudizio immediato in assenza di interrogatorio, con riferimento al quale la difesa aveva espresso riserva di specifica richiesta.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di profili.
Deve premettersi, in estrema sintesi, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. pr pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giud stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali sempre che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 15501 del 22/03/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 15502 del 22/03/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193-01).
Chiarito quanto innanzi, deve evidenziarsi che la censura si appunta sul seguente apparato motivazionale della sentenza n. 15220 del 2022: «9.1. Il motivo della nullità per l’omesso interrogatorio per il giudizio immediato in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato risulta manifestamente infondato. Preliminarmente come rilevato dalla sentenza impugnata il ricorrente aveva richiesto il differimento dell’interrogatorio (giustificato dalla mancata conoscenza delle indagini) con l’espressa indicazione (riserva) che avrebbe lui richiesto un nuovo interrogatorio. Interrogatorio mai più richiesto».
3.1. Orbene, la stessa lettura del motivo di ricorso, anche alla luce della documentazione allegata in merito alla quale si prospetta l’errore della Suprema Corte in relazione all’apparato argomentativo censurato, evidenzia l’inammissibilità per manifesta infondatezza della doglianza.
A fonte dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio (richiesto dall’ar 453 cod. proc. pen.), difatti, vi è una prima istanza di differimento al 6 dicembr 2019, motivata dalla necessità di ottenere copia degli atti, alla quale, ottenut solo in parte le richieste copie, segue la dichiarazione di non intervento per l’interrogatorio del 6 dicembre 2019, con esplicita «riserva di richiedere» al Pubblico Ministero «l’interrogatorio dell’indagato stesso, una volta disponibili per la difesa ed acquisiti integralmente gli atti del fascicolo delle indag preliminari». Trattasi però, come lo stesso ricorrente conferma, di richiesta non effettuata nonostante la completa messa a disposizione degli atti d’indagine cui è seguita la richiesta di giudizio immediato. Ne consegue l’insussistenza del prospettato errore.
3.2. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale altro profilo d’inammissibilità del ricorso, il difetto d’interesse in capo al ricorrente derivante dalla circosta per cui anche qualora (diversamente da quanto avvenuto) fosse stato rilevato il
dedotto errore lo stesso non sarebbe stato determinante nei termini innanzi specificati in quanto non conducente a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
La Sentenza n. 15220 del 2022, difatti, laddove a pag. 11 (par. 9.1.) tratta il motivo di ricorso in oggetto, argomenta l’inammissibilità della doglianza da due diverse e autonome ragioni fondanti una delle quali di natura squisitamente giuridica e quindi non sindacata e non sindacabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. (come emerge dall’incipit, di cui al quarto rigo del par. 9.1., della ragione che muove dalla riserva d’interrogatorio espressa dalla difesa – «Preliminarmente»).
La Suprema Corte, difatti, dopo aver preliminarmente argomentato in merito alla riserva di richiesta d’interrogatorio da parte della difesa, fon l’inammissibilità anche sull’ineccepibilità della dedotta nullità in oggetto, no avente carattere assoluto, nel caso, come quello di specie, di avvenuta ammissione del giudizio abbreviato. Ciò emerge dal seguente apparato motivazionale, con il quale il ricorrente non si confronta. «La scelta del rit abbreviato rende non più contestabili le nullità ad eccezione di quelle a carattere assoluto o inutilizzabilità patologiche, che nel caso non sussistono. Nel giudizio abbreviato sono, infatti, rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere asso e le inutilizzabilità c.d. patologiche (Sez. 3, Sentenza n. 23182 del 21/03/2018 Ud., dep. 23/05/2018, Rv. 273345 – 01)».
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2023
Il Pre idente