Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di cassazione in data 3/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME
NOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza n. 874/2022 in data 29 novembre 2022 con cui il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura di sicurezza della libertà vigilata per 2 anni.
1.1. Con ordinanza n. 34264 in data 3 luglio 2023, depositata il 3 agosto 2023, la Settima Sezione della Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, rilevando che l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME era volta a sollecitare una rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di cassazione erroneamente percepito la consistenza del primo motivo del ricorso principale, dimenticando di motivare in ordine alla nullità ex art. 178 cod. proc. pen. già eccepita all’udienza camerale del 29 novembre 2022, con cui la difesa aveva censurato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Nuoro di disattendere l’istanza di rinvio dell’udienza del 29 novembre 2022 per legittimo impedimento del difensore. Nel dettaglio, il ricorso sottolinea che già all’udienza del 27 settembre 2022, la difesa aveva eccepito la omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale, di tal che il Magistrato di sorveglianza aveva rinviato il procedimento all’udienza del 29 novembre 2022, senza che al difensore venisse dato avviso. Prima della trattazione, il difensore aveva documentato il proprio legittimo impedimento, connesso al concorrente impegno professionale davanti alla Corte di cassazione, ove era stato fissato altro procedimento a carico di NOME COGNOME, sottoposta a misura custodiale in carcere, come tale non rinviabile (tanto più che NOME si trovava, invece, in libertà), rispetto al quale il professionista aveva esplicitato le ragioni della impossibilità di nominare dei sostituti processuali di poter organizzare la contemporanea presenza in due regioni lontane, quali il Lazio e la Sardegna. Tuttavia, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto la richiesta di rinvio rilevando l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 420-ter cod. proc. pen., atteso che «l’avviso della udienza della Corte di cassazione non riporta(va) la data di formulazione né la data di rinvio». Tale illogica e contraddittoria valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell’istanza di legittimo impedimento avrebbe determinato una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevando il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale anche al procedimento di esecuzione e di sorveglianza. Al contempo, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso dimenticando di valutare il motivo in questione. E che l’errore fosse decisivo emergerebbe dal fatto che, se il motivo fosse stato valutato, esso avrebbe determinato l’annullamento della ordinanza in ragione della nullità per violazione del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 11 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 3 aprile 2024 è giunta in Cancelleria una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale, nell’interesse di NOME COGNOME, si censura la requisitoria del Procuratore generale nella parte in cui essa deduce il difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ritrascritto il contenuto della doglianza asseritamente trascurata dalla Corte di legittimità e non essendo possibile, quindi, verificare la rituale proposizione della censura e il suo contenuto. Invero, il principio di autosufficienza finirebbe per concentrarsi su aspetti formali che non garantirebbero una reale tutela giurisdizionale, in contrasto con i principi affermati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Sotto altro profilo, il Procuratore generale contraddirebbe la premessa da cui muove il ricorso, ritenendo infondato il motivo di censura, che, dunque, sarebbe stato intellegibile nella esposizione delle ragioni che lo sostenevano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto una pluralità di aspetti.
Va premesso che l’art. 625-bis cod. proc. pen., rubricato «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto», consente l’esperimento del ricorso straordinario avverso la pronuncia emessa in esito al giudizio di legittimità in presenza di un errore di fatto, consistente in un errore percettivo causato «da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall’influenza esercitata nel processo formativo della volontà che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso»; un errore percettivo «connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, in motivazione). Al contrario, sono inoppugnabili i provvedimenti della Corte di cassazione in relazione agli errori di diritto eventualmente commessi dal Supremo Collegio (Sez. 5, n. 29240 del 1/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01; Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220373 – 01).
2.1. L’errore di fatto, per avere rilievo ex art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere decisivo, nel senso che deve aver avuto diretta incidenza sul contenuto del provvedimento conclusivo del giudizio di legittimità, sì da determinare, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandinnarte, Rv. 279004 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri’, Rv. 268982 – 01). Ed è onere del ricorrente
dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva e che il suo omesso esame era conseguenza di un sicuro errore di percezione (v. Sez. 1, n. 391 del 9/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01).
3. Tanto osservato, rileva il Collegio che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il ricorso straordinario per errore di fatto può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale. Viceversa, esso non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, COGNOME Piscicelli, Rv. 279530 – 01; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279413 – 01; Sez. 1, n. 32828 del 27/05/2014, COGNOME, Rv. 261090 – 01; Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, COGNOME, Rv. 245292 – 01; Sez. 5, n. 45937 del 8/11/2005, Ierino’, Rv. 233218 – 01).
Ne consegue che già sotto tale profilo il ricorso deve ritenersi inammissibile.
4. In ogni caso, il ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME sarebbe palesemente non autosufficiente, non essendo stato allegato il precedente ricorso per cassazione, né essendo stato ritrascritto il contenuto della doglianza di cui sarebbe stata omessa la trattazione; ciò che non consentirebbe di verificare la rituale proposizione della censura in questione e finanche il suo contenuto.
Peraltro, giova rilevare il Giudice di merito aveva rigettato l’istanza di rinvio formulata dalla difesa di COGNOME in quanto l’avviso dell’udienza dinanzi alla Corte di cassazione non riportava la data di formulazione. Ne consegue che l’odierno ricorso non avrebbe comunque dimostrato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della dedotta eccezione di nullità, non essendo stato dimostrato che l’AVV_NOTAIO fosse effettivamente il difensore di fiducia nominato da COGNOME prima dell’emissione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al Magistrato di sorveglianza, né che le ragioni del rinvio all’udienza del 27 settembre 2022 fossero connesse all’impedimento del difensore; né, soprattutto, che ricorressero le condizioni stabilite dalla giurisprudenza di legittimità per disporre il rinvio, non essendo stato specificato quando il difensore avesse ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione e quando egli avesse avuto notizia dell’udienza del 29 novembre 2022. Profili, questi, rilevanti ai fini del giudizio di bilanciamento che il Giudice di merito era chiamato a svolgere al fine di verificare l’eventuale prevalenza dell’interesse pubblicistico alla rapida celebrazione del procedimento. Peraltro, proprio con riferimento alla mancata prospettazione della data dell’avviso di fissazione dell’udienza di legittimità, tale circostanza, valorizzata dal Giudice di merito per giustificare la reiezione dell’originaria istanza, non è stata in alcun modo contrastata dall’odierno ricorso, sicché anche sotto tale
profilo il esso sarebbe stato inammissibile in ragione della sua evidente aspecificità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 aprile 2024
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