Ricorso per Continuazione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso per continuazione è uno strumento giuridico fondamentale nel diritto penale, ma il suo utilizzo è soggetto a limiti precisi, specialmente in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un semplice riesame dei fatti già valutati dal giudice dell’esecuzione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione. Un soggetto aveva presentato un’istanza per ottenere il riconoscimento della continuazione tra diversi reati per i quali era stato condannato in separati giudizi. L’obiettivo era unificare le pene sotto il vincolo di un unico disegno criminoso, ottenendo un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la Corte di Appello aveva respinto la domanda.
Il Ricorso per Cassazione e i suoi Limiti
Contro la decisione della Corte di Appello, l’interessato ha proposto un ricorso per continuazione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non avrebbe correttamente valutato gli elementi che provavano l’esistenza di un’unica ideazione alla base delle diverse condotte criminose.
La Suprema Corte, tuttavia, ha preso una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che il loro compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione aveva già compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi. All’esito di questa analisi, non aveva riscontrato la presenza di ‘concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione’ tra le diverse condotte.
La critica mossa dal ricorrente, secondo la Corte, si risolveva in una ‘richiesta di rivalutazione in fatto’, un’attività preclusa in sede di legittimità. In altre parole, il ricorrente non stava indicando un errore di diritto commesso dalla Corte di Appello, ma stava semplicemente proponendo una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Questo tipo di richiesta è per sua natura inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Quando si presenta un ricorso per continuazione respinto in sede di esecuzione, è necessario dimostrare un effettivo errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice precedente. Non è sufficiente sostenere che i fatti avrebbero potuto essere interpretati diversamente. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è severa: il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, determinata in 3.000 euro, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Perché il ricorso per continuazione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto (giudizio di legittimità). Il ricorrente non ha evidenziato un errore di legge, ma ha contestato nel merito la valutazione del giudice precedente.
Cosa aveva stabilito il giudice dell’esecuzione riguardo alla richiesta di continuazione?
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta perché, dopo aver esaminato i fatti dei diversi processi, non aveva trovato elementi concreti che dimostrassero l’esistenza di un’unica ideazione criminosa (un medesimo disegno criminoso) alla base delle diverse condotte illecite.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profil dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicato ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si ris in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legitt
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente