Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6059 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6059 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), risultando depositato presso la Corte di appello di Milano 1’11 agosto 2025, mentre andava depositato entro il 24 luglio 2025 (dal termine di quindici giorni da aggiungere alla data di emissione della sentenza – 9 giugno 2025 – decorrevano i trenta giorni previsti per il ricorso dall’art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). Va, invero, osservato che in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell’entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, COGNOME, Rv. 288136 – 01); ma che, nel caso in esame, all’udienza del 13 aprile 2023 (come evincibile dagli atti) il Tribunale di Milano risulta avere revocato la declaratoria di assenza.
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Osservato che all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.