Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45645 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45645 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TUSCANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME:
il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore:
l’avvocato NOME AVV_NOTAIO si riporta alla memoria difensiva depositata a mezzo EMAIL il 27 settembre 2023; insiste sulla tardività del ricorso e per questo ne chiede l’inammissibilità; in subordine il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. presentato da NOME COGNOME, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato misure cautelari di tipo interdittivo, per il reato di cui all’art. 2621 co civ. commesso, in ipotesi di accusa, nella qualità di membro del consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, all’indagata era contestato di avere, in concorso con altri, approvato un bilancio inserendovi – al loro valore nominale – crediti non esigibili o difficilmente esigibili, con la conseguente prospettazione di un modesto utile anziché di pesanti perdite.
Il Tribunale ha accolto il primo motivo di appello, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dichiarando così assorbiti i restanti motivi, iv compreso quello relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Secondo il Tribunale, non è possibile ipotizzare il reato di cui all’art. 2621 cod. civ. al di fuori del contesto delle società commerciali disciplinate dal codice civile; le RAGIONE_SOCIALE agrarie sarebbero (cfr. art. 1 legge n. 168/2017) “enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”, che rivestono la natura giuridica di associazioni di diritto privato (Sez. U civ., ord. n. 12482 del 24/06/2020).
Nemmeno, secondo il Tribunale, è possibile riconoscere in quanto contestato dal pubblico ministero, come da quest’ultimo suggerito in una memoria, i contorni del delitto di cui all’art. 479 cod. pen.: ai soggetti che rivestono la qualità attribui all’indagata non sarebbe possibile assegnare la qualità di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio (nei termini di cui all’art. 493 cod. pen.) Data la peculiare natura degli enti in questione, i loro bilanci potrebbero essere intesi quali atti pubblici solo nella parte in cui si riferiscono alle voci di entrata spesa sulle quali vi è un vincolo di destinazione di natura pubblicistica. La norma di cui all’art. 493 cod. pen., poi, sarebbe inapplicabile non essendo la persona sottoposta ad indagine legata da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o altro ente pubblico, come richiesto dalla disposizione citata.
Gli argomenti sin qui accennati, secondo il Tribunale, sono tali da assorbire ulteriori considerazioni inerenti il dolo, che deriverebbero dalla natura valutativa delle poste di bilancio di cui si discute; come pure gli ulteriori profili dedot nell’appello, tra i quali, come si è detto, quello relativo alla sussistenza o meno di attuali e concrete esigenze cautelari.
Ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo – in due distinti motivi – violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia come erronea la mancata sussunzione della fattispecie sottoposta ad esame nell’alveo dell’art. 479 cod. pen.
Il pubblico ministero condivide la premessa interpretativa dalla quale è partito il Tribunale, secondo cui ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale va privilegiata la valutazione delle funzioni, in concreto esercitate dal soggetto agente, e la loro disciplina normativa, dettata dall’art. 8-bis della legge n. 1/1986 della Regione Lazio.
Ciò che non è condivisibile, secondo il pubblico ministero, è che la natura di atto pubblico possa mutare a seconda delle poste di bilancio esposte: che il bilancio, dunque, possa essere considerato atto pubblico nella parte in cui si riferisce ai corrispettivi richiamati dalla normativa regionale e non lo possa essere nella parte che si riferisce, come nel caso di specie, ai crediti verso soci per quote di iscrizione e per canoni di concessione di beni collettivi non soggetti a vincolo di destinazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia analogo vizio con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 493 cod. pen.
La tesi esposta dal Tribunale sarebbe tutt’altro che pacifica, dovendosi invece condividere l’orientamento che sarebbe espresso da Sez. 5 n. 9393 del 16/12/2019, dep. 2020, Rv. 278665.
In prossimità dell’udienza il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore della COGNOME ha depositato memoria nella quale ha anzitutto chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività: infatti, l’avviso di deposi della decisione del Tribunale del riesame fu comunicato al p.m. il 17 maggio 2023 e il ricorso da questi proposto è giunto al Tribunale in data 5 giugno 2023, oltre il termine fissato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
In ogni caso, il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto diverso profilo, in quanto introduttivo di una questione giuridica non sollevata dinanzi al giudice del merito. Infatti, l’appello avrebbe riguardato solo la questione della qualificazione giuridica del fatto in termini di falso in bilancio e la memoria nella quale il pubblico ministero aveva argomentato circa la sussumibilità del fatto nella fattispecie di falso in atto pubblico sarebbe stata presentata in un procedimento diverso, relativo ad un coindagato. Infine, la requisitoria scritta del procuratore generale avrebbe la natura di motivo nuovo, non connesso ai motivi principali, dei quali comunque è chiesto il rigetto.
Si è proceduto a discussione orale.
Il Procuratore generale si è riportato alle conclusioni già rassegnate per iscritto, non ritenendo fondata l’eccezione di intempestività formulata dalla difesa: il Pubblico ministero avrebbe infatti adempiuto al proprio onere depositando il ricorso, entro i termini di legge, nella propria segreteria.
La difesa si è richiamata alle conclusioni già rassegnate per iscritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre i termini stabiliti dall’art. 311 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., «Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. ».
La circostanza che, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, sia oggi espressamente stabilito che il deposito dell’ordinanza debba avvenire entro trenta giorni dalla decisione e che, in caso di motivazione particolarmente complessa, il giudice possa «indicare un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione», non ha modificato la disciplina inerente la decorrenza del termine per impugnare: «Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale in sede di appello cautelare è rimasto, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., quello di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento anche successivamente alla modifica dell’art. 310 cod. proc. pen. (ex lege 16 aprile 2015, n. 47), che ha previsto la possibilità per il tribunale di indicare, per i deposito della motivazione, un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno dalla decisione» (Sez. 3, n. 13139 del 21/01/2020, Pinto, Rv. 279095; v. anche Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, l’avviso di deposito è stato notificato il 17 maggio 2023 a mezzo di posta elettronica certificata, ed il ricorso per cassazione, depositato presso la segreteria del pubblico ministero il 26 maggio 2023, è stato poi inoltrato da quella segreteria alla Corte di cassazione e da qui al Tribunale del riesame che aveva emesso l’ordinanza, ove è giunto il 5 giugno 2023.
Sul punto, va ricordato che «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’ad. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).
Non è possibile distinguere sul punto tra parti private e parte pubblica: «Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311, comma primo, cod. proc. pen. anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante)» (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270559).
In definitiva, il ricorso che sia presentato presso un ufficio diverso dalla cancelleria del tribunale del riesame è tempestivo solo se sia, entro i termini, pervenuto all’ufficio competente (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).
Si tratta di un regime, dettato espressamente per la materia cautelare, che costituisce deroga alle norme che regolano (o meglio: regolavano) in via generale la presentazione dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367), la cui compatibilità costituzionale è fuori discussione: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ad. 311, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’ad. 6, comma 3, lett. b), CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., richiamate, invece, dall’ad. 309, comma 4, cod. proc. pen. per la richiesta del riesame, vedendosi in materia di modalità di presentazione dell’impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la modalità di presentazione del ricorso per cassazione stabilita in via esclusiva dall’ad. 311, comma 3, cod. proc. pen. coincide con quella ordinariamente prevista per l’atto di impugnazione
ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., perseguendo la finalità di favorire la massima celerità nell’avvio del giudizio di impugnazione, in quanto il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell’impugnazione e può con prontezza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 164 disp. att. cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019, dep. 2020, Condipodero, Rv. 279031).
E’ solo il caso di osservare, in conclusione, che a seguito della c.d. riforma Cartabia la regola secondo la quale l’impugnazione deve essere presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è divenuta generale, essendo stata eliminata la previsione contenuta nell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., dettata comunque per le sole parti private (cfr. Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019, Merola, Rv. 278133 e Sez. 2, n. 32863 del 19/06/2012, M., Rv. 253535, che hanno affrontato il caso di atti di impugnazione depositati dal pubblico ministero presso la propria segreteria, giunti poi all’ufficio di destinazione a termine spirato).
Alla data del 5 giugno 2023, il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito era decorso e dunque il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 13/10/2023.