Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31918 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Roldanillo (Colombia) il 07/08/1976
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria con motivi aggiunti presentata dall’Avvocato NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania, investito, ex art. 310 cod. proc. pen., dell’appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, ha applicato NOME COGNOME Cano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 11
cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività.
Avverso tale ordinanza ha·proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato. Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame non si sarebbe confrontato con gli elementi a discarico introdotti dalla difesa e valorizzati da Giudice per le indagini preliminari che, convalidato l’arresto, aveva respinto l’istanza di applicazione di misura cautelare per difetto di gravi indizi d colpevolezza. Sotto questo profilo rileverebbero, in particolare, il fatto che i ricorrente non era proprietario del camion in cui lo stupefacente era stato occultato ma semplice dipendente della società proprietaria, né della merce in esso caricata, destinata a una società terza, come dimostrato dalle bolle di carico e dal documento di trasporto. Le stesse modalità di occultamento della sostanza stupefacente, nascosta tra bancali di frutta e verdura, deporrebbero per l’ignoranza della sua esistenza, non avendo il ricorrente partecipato alle operazioni di carico, come emergerebbe dai filmati relativi alle relative operazioni, di cui è stata invano chiesta l’acquisizione.
2.2. Difetto di motivazione in relazione all’esistenza di esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
Con i motivi aggiunti il difensore ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., in quanto, pur emergendo con certezza dagli atti del procedimento che il ricorrente non conosce la lingua italiana, non sono stati tradotti in lingua spagnola né il ricorso del pubblic ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare, né l’avviso di fissazione della camera di consiglio innanzi al Tribunale per il riesame, né, infine, il provvedimento del Tribunale per il riesame.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
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Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame, ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è di dieci giorni «dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento» (art. 311 cod. proc. pen.).
Tale termine è stabilito a pena di decadenza. Infatti, l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 (che stabilisce espressamente che i termini previsti nei commi precedenti per l’impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza) «si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal Libro IV del codice».
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale per il riesame il 07/05/2025 e depositato il successivo 12/05/2025.
Tale provvedimento, come emerge dall’esame degli atti e come affermato dallo stesso difensore nel ricorso, è stato notificato in pari data (all’imputato presso il difensore e al difensore).
Il ricorso è stato depositato il 25/05/2025, ossia oltre il termine di dieci giorn dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/09/2025