Ricorso per Cassazione Tardivo: Un Giorno di Ritardo Costa l’Inammissibilità
Nel complesso universo del diritto processuale, i termini sono pilastri fondamentali che garantiscono certezza e ordine. Il loro mancato rispetto può avere conseguenze drastiche, capaci di vanificare le ragioni di merito più solide. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come anche un solo giorno di ritardo possa determinare l’esito di un procedimento. Il caso in esame riguarda un ricorso per cassazione tardivo, dichiarato inammissibile proprio per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni, una lezione severa sull’importanza della diligenza procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento penale per un reato molto grave. L’indagato, dopo un periodo di detenzione, era stato scarcerato per decorrenza dei termini della misura originaria, ma sottoposto a misure cautelari non detentive, tra cui il divieto di dimora in un certo comune e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Successivamente, a causa della violazione di tali prescrizioni, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto nuovamente la custodia cautelare in carcere. L’indagato aveva presentato un’istanza per la revoca o la sostituzione di questa misura, sostenendo di non aver violato volontariamente le prescrizioni. Egli adduceva una serie di difficoltà personali — indigenza, assenza di un alloggio e di una rete di supporto, difficoltà di comprensione della lingua italiana — che lo avevano costretto, dopo l’improvvisa scarcerazione, a vivere per strada, impedendogli di rispettare gli obblighi imposti.
L’istanza veniva respinta prima dal G.I.P. e poi, in appello, dal Tribunale del Riesame. Contro quest’ultima decisione, l’indagato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. È importante sottolineare che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive. Non hanno valutato se le difficoltà personali dell’indagato potessero giustificare la violazione delle misure cautelari. La decisione si è fermata a un gradino prima, su una questione puramente procedurale: il tempo.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dei Termini Processuali e il ricorso per cassazione tardivo
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione rigorosa dell’articolo 311, comma 1, del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro le decisioni in materia di misure cautelari deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Nel caso specifico, la Corte ha meticolosamente ricostruito la cronologia degli eventi:
1. L’ordinanza del Tribunale del Riesame era stata notificata al difensore il 4 gennaio e all’indagato l’8 gennaio.
2. Il termine di dieci giorni per ricorrere iniziava a decorrere dalla data dell’ultima notifica, quindi dall’8 gennaio.
3. La scadenza ultima per il deposito del ricorso era, di conseguenza, il 18 gennaio.
4. Il ricorso è stato invece depositato il 19 gennaio, ovvero un giorno oltre il termine massimo consentito.
Questo ritardo di un solo giorno è stato fatale. La Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione tardivo deve essere dichiarato inammissibile de plano, cioè senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione, data l’evidenza del vizio procedurale. A nulla sono valse le ragioni di merito, poiché il rispetto dei termini è un presupposto indispensabile per poter accedere al giudizio della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: i termini processuali sono perentori e invalicabili. La loro funzione è garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. La decisione dimostra che non esistono margini di tolleranza e che la negligenza, anche minima, nel calcolo dei giorni può precludere l’esercizio di un diritto. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come un potente monito sulla necessità di una gestione meticolosa e impeccabile delle scadenze. Per i cittadini, sottolinea come l’esito di una controversia legale non dipenda solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigido rispetto delle regole che governano il processo.
Qual è il termine per presentare ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di misure cautelari?
Risposta: Il termine è di dieci giorni, che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, come stabilito dall’art. 311, comma 1, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato dopo la scadenza del termine?
Risposta: Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza entrare nel merito della questione. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato le giustificazioni dell’indagato per la violazione delle misure cautelari?
Risposta: No, la Corte di Cassazione non ha valutato le giustificazioni dell’indagato (stato di indigenza, difficoltà linguistiche, etc.) perché il ricorso è stato respinto per un motivo puramente procedurale, ovvero il suo deposito tardivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 17212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che:
– con ordinanza 29 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Ancona ha respinto l’appello cautelare presentato da NOME COGNOME contro l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Fermo de dicembre 2023 che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodi in carcere applicata nei suoi confronti per la violazione delle precedenti misure cautelari custodiali (divieto di espatrio, divieto di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giud che erano state disposte in occasione della scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini della originaria misura detentiva che era stata disposta a suo carico in un procedimen per il reato di omicidio volontario commesso in Sant’Elpidio a Mare il 17 dicembre 2022;
– ricorre per cassazione contro tale provvedimento l’indagato, deducendo in particolare, co unico cumulativo motivo, che egli non aveva voluto violare le prescrizioni delle misure cautel meno afflittive, in quanto, all’atto della improvvisa scarcerazione, si era trovato complessiva situazione personale (di indigenza, di mancanza di luoghi e persone cui appoggiarsi, di difficoltà di comprensione della lingua italiana) che lo aveva portato a dimorare per i
giorni in strada su una panchina e che gli aveva impedito di rispettare tutte le prescrizio dell’ordinanza cautelare; inoltre, non era stata valutata nella decisione del giudice dell’appe cautelare l’esistenza di un domicilio in Sant’Elpidio a Mare, cui l’indagato non aveva potut accedere a causa delle prescrizioni del divieto di dimora, e che avrebbe potuto evitare la sostituzione delle misure non custodiali con la custodia in carcere;
Rilevato che:
l’ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata al difensore mediante SNT il 4 gennaio 2024 alle ore 14.45 ed all’indagato a mani proprie 1’8 gennaio 2024 alle ore 16.25;
il ricorso è stato depositato il 19 gennaio 2024 ore 17.56 via INDIRIZZO;
l’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. dispone che “contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputa il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento”;
il termine per ricorrere era scaduto il 18 gennaio 2024;
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5bis, cod. proc. Pen. (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020, COGNOME, Rv. 279228);
-alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 febbraio 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente