Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 678 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 1 giugno 2022 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., com modificato dalla legge 103 del 2017;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 10 deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente