Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45284 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato a›Deit – o – 5- 1- 1 – e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato COGNOME
NOME in data 12/4/2023.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
che la prospettata questione d’illegittimità costituzionale della disciplina che ha introdotto la limitazione di cui si tratta ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata .
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. peri., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre identp